Il pagamento della restituzione all'esportazione di animali vivi è subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali ed in particolare alla pretezione degli animali durante il loro trasporto. E' quanto conclude la Corte di Giustizia Europea in una sentenza del 17 gennaio scorso, nella quale ribadisce di aver rilevato più volte l'interesse che la Comunità nutre per la salute e la protezione degli animali. La Corte ha dichiarato, in particolare, che si tratta di esigenze di cui le istituzioni comunitarie devono tener conto nell'esercizio delle loro competenze e, in particolare, nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Ne consegue che il legislatore comunitario, vincolando in tal modo il pagamento delle restituzioni all'esportazione degli animali vivi della specie bovina al rispetto della normativa comunitaria riguardante il benessere degli animali, tende alla salvaguardia di esigenze di interesse generale, obiettivo il cui perseguimento non può, di per sé, condurre ad accertare l'invalidità dell'art. 1 del regolamento n. 615/98. Inoltre, il rinvio così operato presenta il vantaggio di garantire che il bilancio della Comunità non finanzi esportazioni effettuate in violazione delle disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali. Per la Corte la protezione del benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale. La conclusione dei giudici europei circa la sussistenza del nesso pagamenti-benessere è dunque la seguente: 'è giocoforza concludere che l'esame delle condizioni di concessione delle restituzioni all'esportazione non ha rivelato alcun elemento che consenta di ritenere l'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, manifestamente inidoneo in relazione allo scopo perseguito, ossia quello di garantire la protezione degli animali vivi durante il trasporto nell'ambito del regime delle restituzioni all'esportazione'