Che le autorizzazioni per emergenza fitosanitaria fossero popolari solo tra gli addetti alla filiera agrochimica e non moltissimo per la Commissione europea e le organizzazioni ambientaliste è cosa risaputa, ma che si arrivasse anche a disapplicare il parere positivo dell'Efsa non lo avevamo previsto.

 

Ma andiamo con ordine.

 

In principio fu il regolamento 485/2013

La concia delle sementi con neonicotinoidi è stata una delle più efficaci soluzioni per la protezione di colture quali mais, bietola, colza, solo per citare le più significative.

 

I noti effetti collaterali sulle api hanno costretto le autorità europee e in particolare la commissione a prendere provvedimenti restrittivi sempre più stringenti, sino a pubblicare nel 2018 il trittico di regolamenti (783, 784 e 785) che hanno definitivamente confinato la concia delle sementi con i neonicotinoidi imidacloprid, clothianidin e thiametoxam alle colture coltivate in serre permanenti per tutta la durata del loro ciclo.

 

Il rilevante vuoto tecnico che si è venuto a formare ha convinto diversi Stati membri del sud, centro e addirittura del nord Europa a rilasciare autorizzazioni per emergenza fitosanitaria sulle colture citate. La Commissione Ue, allarmata per le possibili ripercussioni, ha incaricato l'Efsa di verificare se queste autorizzazioni sono state rilasciate per fronteggiare emergenze per le quali non esistevano soluzioni alternative.

 

Le analisi dell'Efsa hanno preso in considerazione alternative chimiche e non e nella maggioranza dei casi sono giunte alla conclusione che la motivazione del rilascio di queste autorizzazioni era corretta, e che le autorità “ribelli” avevano tutto sommato agito bene.

 

Spesso succede in Belgio

Potevano le associazioni ambientaliste e di apicoltori rimanere inerti di fronte a tutto ciò? Il perfetto casus belli è un ricorso contro il Belgio, reo di avere concesso nell'autunno 2018 sei autorizzazioni per emergenza fitosanitaria di concianti neonicotinoidi (thiamethoxam e clothianidin) su barbabietola da zucchero, il cui ciclo colturale si sarebbe protratto nel 2019. I preparatissimi uffici legali delle associazioni ambientaliste hanno preparato il ricorso. Il vero obiettivo non era lo Stato belga, ma l'articolo 53 del regolamento 1107/2009, quello che permette il rilascio delle autorizzazioni per emergenza fitosanitaria.


Ma poi si sale di livello

A sostegno dello Stato belga intervengono le associazioni di bieticoltori belgi (l'intera filiera dello zucchero sembra dipendere dalla protezione delle sementi nelle fasi iniziali di sviluppo) e il Consiglio di Stato belga ha dapprima respinge il ricorso degli ambientalisti. 
Si arriva poi a febbraio 2021, quando il Consiglio di Stato belga investe la Corte Europea di Giustizia per rispondere al quesito relativo all'articolo 53, se è lecito rilasciare autorizzazioni per emergenza fitosanitaria per sostanze attive che siano state bandite o sottoposte a restrizioni con provvedimenti comunitari.


Ed ecco la risposta

Con una sentenza di 56 paragrafi, la risposta della Corte è stata la seguente: “L'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, deve essere interpretato nel senso che: esso non consente a uno Stato membro di autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari ai fini della concia delle sementi, nonché l'immissione sul mercato e l'uso di sementi conciate con tali prodotti, qualora l'immissione sul mercato e l'uso di sementi conciate con i medesimi prodotti siano stati espressamente vietati da un regolamento di esecuzione”.

 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 gennaio 2023 "Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari – Articolo 53, paragrafo 1 – Situazioni di emergenza fitosanitaria – Deroga – Ambito di applicazione – Sementi conciate con prodotti fitosanitari – Neonicotinoidi – Sostanze attive che comportano rischi elevati per le api – Divieto di immissione sul mercato e di uso all'esterno delle sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti siffatte sostanze attive – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 e regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 – Inapplicabilità della deroga – Protezione della salute umana e animale e dell'ambiente – Principio di precauzione"
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (Testo rilevante ai fini del SEE. ), 132 OJ L § (2018). http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/783/oj/ita.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (Testo rilevante ai fini del SEE. ), 132 OJ L § (2018). http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/784/oj/ita.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (Testo rilevante ai fini del SEE. ), 132 OJ L § (2018). http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/785/oj/ita.
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive