Il Masaf, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Foreste, ha approvato con Decreto Direttoriale numero 0643065 del 21 novembre 2023 - firmato della direttrice generale per lo Sviluppo Rurale Simona Angelini - l'Avviso pubblico con invito a presentare proposte per la campagna assicurativa per le produzioni vegetali sull'annualità 2023.
Con questo atto - pubblicato sul sito web del Masaf - le imprese agricole e le loro associazioni e consorzi di difesa che hanno sottoscritto nel corso dell'anno 2023 polizze assicurative, potranno accedere alle agevolazioni previste dall'Intervento Srf.01 - "Assicurazioni agevolate" che è parte del Piano Strategico per la Pac 2023-2027 presentando apposita domanda di sostegno ad Agea e compilando il Piano Assicurativo Individuale (Pai).
Le imprese agricole o loro associazioni e consorzi che hanno il diritto di presentare le istanze sono solo quelle che hanno già aderito all'Avviso pubblico del 27 ottobre 2022, numero 551141, emanato poco meno di un anno fa per raccogliere le manifestazioni d'interesse ai benefici dell'intervento Srf.01 "Assicurazioni agevolate".
Al momento il Decreto del 21 novembre 2023 mette a disposizione 295 milioni e 278mila euro con i quali al Masaf contano di finanziare le polizze stipulate nel 2023 dal 40% al 37% della spesa ammessa a contributo, pur a fronte di una massimale del 70% previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023. Tale situazione si è determinata per un'adesione alla manifestazione d'interesse ben superiore alle attese.
Il Decreto Direttoriale del 21 novembre 2023, nell'articolo 2 sulla dotazione finanziaria precisa: "Con successivo provvedimento la dotazione potrà essere incrementata qualora dovesse realizzarsi una disponibilità di risorse aggiuntive". È poi storia nota quella del pressing delle organizzazioni agricole sul Masaf perché vengano reperite ulteriori risorse per consentire il raggiungimento del 70% di incentivazione delle polizze previsto dal massimale. Ecco ora i punti salienti dell'Avviso pubblico.
Il beneficiario è un agricoltore attivo
I soggetti che chiedono l'agevolazione sulle polizze, per essere legittimati, dovranno essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nel Registro delle Imprese o nell'Anagrafe delle Imprese Agricole istituita dalla Provincia Autonoma di Bolzano.
Inoltre, devono attestare di essere agricoltori attivi, ma non solo: nel fascicolo aziendale deve essere dettagliato il Piano di coltivazione aggiornato che "individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione, nonché i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo".
Operazioni ammissibili
Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2023 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata del raccolto e delle piante basata sul Piano Assicurativo Individuale.
La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra compagnie di assicurazione e gli organismi collettivi di difesa nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi, a copertura dei rischi sulle proprie produzioni e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.
Criteri di ammissibilità delle operazioni
Elemento essenziale per l'ammissibilità della polizza è che la copertura assicurativa deve non essersi ancora conclusa al momento della presentazione dell'istanza di sostegno e può anche finire nell'anno solare successivo a quello di stipula. Inoltre le polizze agevolabili devono rispettare una dettagliata griglia di caratteristiche formali indicate in un elenco contenuto dell'articolo 6 dell'Avviso pubblico sotteso al Decreto Direttoriale del 21 novembre 2023.
Non solo: "La polizza non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura ed inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale".
Inoltre "La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura e, comunque, successivamente al 1° novembre 2022 e non oltre il 31 ottobre 2023".
In particolare, le polizze di assicurazione devono essere sottoscritte entro le seguenti date, definite dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023 e sono diverse per tipologie e cicli colturali:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio 2023;
b) per le colture permanenti entro il 31 maggio 2023;
c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno 2023;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto,
piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio 2023;
e) per le colture a ciclo autunno invernale e le colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già
indicate alla lettera d) entro il 31 ottobre 2023.
Rischi assicurabili
Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato 1 dell'Avviso, al quale si rinvia per il dettaglio e scaricabile sotto.
Qui c'è un'ampia gamma di avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali e fitopatie
Allegato 1, Avversità assicurabili a carico delle produzioni vegetali - I parte
E ancora fitopatie e infestazioni parassitarie
Allegato 1, Avversità assicurabili a carico delle produzioni vegetali - II parte
Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato 2 dell'avviso, che qui si riportano:
a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1 (avversità catastrofali più avversità di frequenza più avversità accessorie);
b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2 (avversità accessorie);
c) polizze che coprono almeno 2 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2 (avversità accessorie).
Per ogni Piano Assicurativo Individuale (Pai) è consentita la stipula di una sola polizza. Per le polizze che coprono due delle avversità elencate all'allegato 2 (vedi elenco sopra), la misura del contributo pubblico è pari al 37% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.
Per l'ampia gamma di produzioni assicurabili si rinvia all'Allegato 3 dell'Avviso pubblico sotteso al Decreto Direttoriale del 21 novembre 2023, scaricabile interamente in testa a questo articolo.
Rimborso del danno
Occorre tenere presente che "sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell'agricoltore ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua". Il valore della produzione media annua dell'agricoltore è dichiarato dall'agricoltore nel Piano Assicurativo Individuale.
Sono ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria di quelle previste tra le incentivabili.
Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia del 20%, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno alla coltura, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno alla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento e danno, dove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile.
Se il valore della produzione commercializzabile risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione.
La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.
Domanda e istruttoria
Per ogni altro dettaglio riguardante la presentazione della domanda di sostegno e la sua istruttoria e la relativa domanda di pagamento è bene consultare nel dettaglio l'Avviso e rivolgersi al proprio Centro di Assistenza Agricola.