Con la Circolare 74 del 3 agosto 2023, l'Inps, insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha esteso l'esonero contributivo per i giovani agricoltori che hanno iniziato o inizieranno l'attività agricola quest'anno.

 

Come dichiarato nella circolare, l'obiettivo è quello di promuovere l'imprenditoria giovanile agricola anche per l'anno in corso.

 

L'esonero dai contributi previdenziali infatti è già stato applicato nel 2020, nel 2021 e nel 2022.

 

Così anche quest'anno tutti i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) di età inferire a 40 anni che abbiano iniziato o inizieranno la loro attività nell'arco di tempo compreso dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 possono godere dell'esonero contributivo per 24 mesi.

 

La circolare prevede l'esonero del 100% del versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs) e del contributo addizionale.

 

I coltivatori diretti potranno scegliere se applicare l'esonero solo a loro stessi o anche al loro nucleo familiare.

 

L'esonero non comprende invece i pagamenti per il contributo di maternità e per il contributo Inail, quest'ultimo previsto solo per i coltivatori diretti.

 

I contributi per la maternità e, nel caso dei coltivatori diretti, il contributo Inail, devono quindi essere pagati regolarmente.

 

L'Inps ricorda che questo esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dalla normativa sugli aiuti in regime de minimis.

 

Per richiedere il contributo deve essere inviata una domanda esclusivamente in via telematica, accedendo al "cassetto previdenziale per autonomi agricoli", alla sezione "comunicazione bidirezionale" e "invio comunicazione", utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2023, denominato "Esonero contributivo nuovi Cd e Iap anno 2023 (Cd/Iap2023)".

 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con altre modalità, ad esempio in formato cartaceo, o via Pec, o per posta elettronica ordinaria e nemmeno quelle compilate su moduli relativi ad anni precedenti.

 

In caso di necessità è comunque sempre possibile rivolgersi ad un professionista abilitato o ad un Caf.