Gli olivicoltori pugliesi che conducano aziende agricole in area infetta da Xylella fastidiosa soggetta anche a vincolo paesaggistico e che intendano d'ora in avanti riconvertire l'attività olivicola in tutto o in parte in ordinamenti colturali arborei diversi dall'olivo, anche usufruendo dei cofinanziamenti per la diversificazione produttiva riconosciuti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, dal Piano straordinario per rigenerazione dell'olivicoltura in Puglia e dai progetti del Distretto del cibo di qualità xylella, dovranno presentare una regolare domanda di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto disposto dalla procedura ordinaria contenuta nell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004: il Codice dei beni culturali.

Tutto questo perché la Corte costituzionale con la sentenza n 74/2021 - pubblicata il 21 aprile 2021 sulla Gazzetta ufficiale n 1a Serie speciale - Corte costituzionale n 16 - ha riconosciuto la fondatezza del ricorso per via principale del presidente del Consiglio dei ministri che aveva invocato l'incostituzionalità per violazione delle norme del Codice dei beni culturali dell'articolo 26 della Legge regionale n 52 della Regione Puglia del 30 novembre 2019 - Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 - recante "Disposizione per la ricostituzione dell'attività agricola nelle aree colpite da xylella".

La Corte costituzionale ha così abrogato la norma della legge pugliese che "al fine di garantire la biodiversità agricola e la resistenza dell'ecosistema alle mutazioni o ricombinazioni del batterio della xylella" consentiva "nelle aree dichiarate infette l'attività di impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali, comunque denominati, apposti in forza di leggi regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale".
 

Le motivazioni essenziali della sentenza

Il supremo collegio, presieduto da Giancarlo Coraggio, relatore Franco Modugno, ha pertanto accolto la tesi del capo del Governo, che chiedeva la cancellazione della norma pugliese di deroga perché emanata in violazione dell'articolo 117 della Costituzione che al secondo comma lettera s) riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia "di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".

I supremi giudici hanno riconosciuto che la lettera dell'articolo 26 della legge 52/2019 di Regione Puglia eccedeva i limiti regolamentari posti alle regioni materia di beni culturali previsti dall'articolo 149 comma 1 lettera b del Codice dei beni culturali. Questo perché, come è scritto nella sentenza "il legislatore regionale avrebbe previsto un caso di esonero dall'autorizzazione diverso da quelli contemplati dall'articolo 149 del decreto legislativo n 42 del 2004, così, del pari, violando la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo".

Inoltre la norma regionale pugliese impugnata viola palesemente la direttiva 92/43/Cee - recepita nell'ordinamento italiano e relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - la quale, nel vietare l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, introduce un limitato regime di deroga.
 

Le deroghe in vigore delle quali tenere conto

La sentenza ha altresì realizzato una ricognizione su tutte le altre condotte in deroga espressamente previste per il territorio della Regione Puglia dichiarato infetto dalla Xylella fastidiosa e che sono in vigore per favorire la ricostruzione dell'agricoltura regionale.

Resta quindi ferma la possibilità di abbattere gli olivi malati o morti in zona infetta senza autorizzazione per un periodo di sette anni dall'accertamento della malattia, come previsto dalla legge 44/2019 che ha convertito il decreto legge per le emergenze in agricoltura.

Inoltre, la sentenza sottolinea la correttezza e la validità del Protocollo d'intesa stipulato tra Regione Puglia, il ministero per i Beni culturali ed il ministero delle Politiche agricole riguardante la "ricostituzione del paesaggio olivicolo pugliese nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ricadenti nella zona infetta da Xylella fastidiosa", approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia dell'11 novembre 2019, n 2052.

In particolare è proprio questo protocollo d'intesa - all'articolo 2 - a dettare la disciplina per il reimpianto di olivi in deroga all'autorizzazione paesaggistica. Con tale disposizione si è previsto, infatti, che "le operazioni di reimpianto nelle aree vincolate ricadenti in zone infette (con esclusione della zona di contenimento) possono essere ricondotte a pratiche agricole non soggette ad autorizzazione paesaggistica", come qualificate dall'allegato A del decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n 31, contenente il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

Tali interventi - di sostituzione di olivi morti o malati per xylella con altri olivi - sono esonerati se rispettano le due condizioni espressamente individuate dalla norma:

1) se sono reimpiantate solo coltivazioni di olivo resistenti quali il "Leccino o la Fs-17, o altre varietà di ulivi che dovessero rivelarsi resistenti o tolleranti all'organismo specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato fitosanitario nazionale";

2) se "nelle operazioni di reimpianto sono salvaguardati tutti i beni diffusi caratterizzanti il paesaggio rurale (muretti a secco, lamie, specchie, trulli, cisterne pozzi, canalizzazioni delle acque piovane) in conformità con gli articoli 76, 77, 78 e 83 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico territoriale regionale della Regione Puglia".

Vale la pena ricordare che il protocollo d'intesa qui appena richiamato si era reso necessario per derogare ulteriormente alla lettera dell'allegato A del sopra citato Dpr n 31/2017, che da sola, ai fini dell'esenzione dall'iter autorizzativo, avrebbe imposto il reimpianto di olivi adulti e della stessa grandezza di quelli colpiti dalla xylella.