Il decreto del 19 febbraio 2025 ha definito con chiarezza la figura del "consulente", figura che è inquadrata chiaramente all'Articolo 2, comma 1, lettera a): "Il "consulente": persona fisica in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza".


Per essere considerato consulente secondo questa norma, una persona deve:

  • essere una persona fisica (quindi non un'azienda o un ente, ma un singolo individuo).
  • possedere qualifiche adeguate (quali siano queste qualifiche è specificato più avanti, ad esempio negli articoli sulla formazione).
  • essere regolarmente formata, il che implica un percorso di aggiornamento e abilitazione.

 

Quali sono i requisiti del consulente?

L'articolo 4 dettaglia quali soggetti sono considerati in possesso di qualifiche adeguate:

  • iscritti a ordini e collegi professionali nelle rispettive tematiche;
  • persone con titolo di studio adeguato e almeno 24 mesi di esperienza lavorativa negli ultimi 5 anni;
  • persone con titolo di studio adeguato e un corso di formazione di base di almeno 24 ore con verifica finale.

 

Questo non ha fatto sufficiente chiarezza sulla distinzione tra consulente e tecnico di campagna che, in base a questa norma dipende principalmente da due fattori:

  • il possesso delle qualifiche previste per i consulenti (Art. 4 del decreto);
  • l'assenza di conflitti di interesse (Art. 3 del decreto).

 

Facciamo il caso del tecnico di campagna in una rivendita o che dà consigli agli agricoltori sull'uso dei mezzi tecnici per l'agricoltura.

L'articolo 3 impone il divieto di consulenza in caso di conflitti di interesse. In particolare, specifica che non possono essere consulenti coloro che:

  • svolgono attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici agricoli (lettera e);
  • lavorano in un Centro di Assistenza Agricola (CAA) (lettera b);
  • svolgono attività di certificazione per regimi di qualità agricoli (lettera c).

 

Quindi, se il tecnico lavora in una rivendita che vende mezzi tecnici (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci, ecc.), non può essere un "consulente" ai sensi della norma, perché ha un evidente conflitto di interessi.

Il tecnico, in questo caso, è un "tecnico di campagna" e non può rientrare nel sistema di consulenza aziendale regolato dal decreto. Tuttavia, può fornire assistenza tecnica agli agricoltori, ma senza la qualifica di "consulente" riconosciuto.

 

Cosa differenzia un consulente da un tecnico di campagna?

La differenza chiave tra un consulente (riconosciuto ai sensi della norma) e un tecnico di campagna sta nel ruolo, nei requisiti di qualificazione e nell'indipendenza.

 

Il consulente, come definito all'articolo 2 del decreto, fornisce servizi di consulenza alle imprese agricole e forestali, supportandole su tematiche specifiche come:

  • il supporto tecnico-professionale sugli aspetti normativi, ambientali e produttivi dell'azienda agricola;
  • la consulenza strategica per l'innovazione, la sostenibilità e l'accesso a finanziamenti pubblici;
  • l'assistenza nella gestione della Pac (Politica Agricola Comune), compresa la condizionalità e le buone pratiche agricole;
  • la consulenza sulla certificazione di qualità e sulla sostenibilità (ma non certificare direttamente, per evitare conflitti di interesse);
  • la formazione e l'aggiornamento dell'agricoltore su pratiche agronomiche e normative.

 

La vera caratteristica distintiva è che il consulente deve essere indipendente da interessi commerciali ed avere qualifiche riconosciute (titolo di studio o esperienza pluriennale o formazione specifica).

 

E il tecnico di campagna?

Il tecnico di campagna, invece, è generalmente dipendente di un'azienda commerciale (rivendita di mezzi tecnici, cooperativa, industria agrochimica, ecc.) e fornisce assistenza tecnica operativa agli agricoltori.

 

Le attività principali del tecnico di campagna includono:

  • la fornitura di supporto tecnico su mezzi tecnici (fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, macchinari);
  • la gestione operativa del QdC® - Quaderno di Campagna®, supportando gli agricoltori nell'inserimento dei dati;
  • il monitoraggio delle colture e consigli agronomici pratici, compresi i consigli sull'uso di prodotti commerciali;
  • le dimostrazioni e le prove in campo per presentare prodotti e servizi specifici;
  • l'intermediazione commerciale tra produttori e aziende agricole.

Il tecnico di campagna, quindi, può avere interessi commerciali e non deve rispettare i requisiti di indipendenza previsti per il consulente.


In definitiva un tecnico non può essere riconosciuto come consulente, a causa del conflitto di interesse, se lavora alle dipendenze:

  • di una rivendita,
  • di un'industria di produzione di mezzi tecnici,
  • di un CAA,
  • di un ente di certificazione
  • di una compagnia assicurativa che vende servizi assicurativi per agricoltura
  • di uno studio che gestisce le fasi di istruttoria, erogazione e controllo di contributi pubblici nel settore agricolo e forestale e di aiuti a favore delle zone rurali

 

Una delle peculiarità essenziali del consulente riconosciuto ufficialmente dalla norma è che ha "potere di firma"; quindi può firmare documenti ufficiali, come:

  • perizie agronomiche;
  • asseveramenti previsti dalla Pac e dal altre forme di finanziamenti pubblici;
  • attestati e relazioni tecniche su pratiche agricole o conformità a normative;
  • valutazioni richieste per accedere a contributi pubblici o certificazioni ambientali.

 

Il tecnico di campagna non ha questo riconoscimento ufficiale. Anche se ha competenze pratiche, non è soggetto a registrazione ufficiale né a requisiti di indipendenza; di conseguenza, non può firmare documenti ufficiali che richiedano una posizione imparziale o certificata.


Solo il consulente, in base alla normativa, può firmare documenti ufficiali, mentre il tecnico di campagna può fornire supporto, ma senza valore legale o ufficiale; per questo la figura professionale del consulente è regolamentata e deve rispettare obblighi normativi precisi.


Il tecnico di campagna non ha un riconoscimento normativo specifico, ma rientra in varie categorie contrattuali (dipendente o libero professionista).

 

Principali differenze tra il consulente riconosciuto dalla normativa e il tecnico di campagna

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