Le innovazioni tecnologiche intervenute dal 1970 (L. 300/1970) ad oggi hanno infatti determinato diversi aggiornamenti normativi su questo tema, pur mantenendo lo scopo della norma, che rimane quello di tutelare, da un lato, le esigenze legate all'organizzazione del lavoro e della produzione propria del datore di lavoro e, dall'altro, tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori.
La circolare in oggetto dà indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l'installazione e l'utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.
Nello specifico, la circolare tratta i seguenti aspetti:
- Possibilità di inquadrare direttamente l'operatore nel caso in cui vi siano ragioni giustificatrici legate alla "sicurezza del lavoro" o al "patrimonio aziendale";
- Possibilità di non indicare l'esatta posizione ed il numero delle telecamere;
- Tracciabilità dell'accesso alle immagini registrate per un periodo non inferiore a sei mesi;
- Non necessaria l'autorizzazione in caso di installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta nelle quali non è prestata attività lavorativa.
- Possibilità di attivare il riconoscimento biometrico, se installato per motivi di sicurezza, senza richiederne autorizzazione all'Ispettorato del lavoro.