Il Masaf, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha approvato il Decreto 12 settembre 2024 concernente "Interventi compensativi per le imprese agricole che hanno subìto danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato moria del kiwi".
Chi può beneficiare degli aiuti
Per i danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato moria del kiwi, nel corso della campagna 2023, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di kiwi che a causa delle suddette infezioni abbiano subìto danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile.
Condizioni per accedere agli aiuti
Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:
a) sono versati unicamente a seguito di disposizioni amministrative nazionali di contenimento del fenomeno della moria del kiwi, che saranno emanate per la campagna 2024;
b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
- un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
- misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente dello Stato membro;
- misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell'articolo 18, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'articolo 33, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/2031.
Il programma e le misure di cui alla lettera b), conterranno una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.
Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
Il regime di aiuto finanzia solamente il risarcimento del danno da perdita di prodotto dovuto al fenomeno della moria del kiwi e da moria delle piante di actinidia ai sensi del comma 10 dell'articolo 26, Regolamento (UE) 2022/2472, con esclusione di contributi per le misure di prevenzione.
Com'è calcolato l'indennizzo
L'indennizzo per i danni alle produzioni è calcolato tenendo conto delle produzioni di kiwi ottenute nel 2023 rispetto alla media delle produzioni ottenute nel triennio precedente o quinquennio precedente, in questo caso va tolta la produzione più elevata e quella più bassa e si fa la media delle tre rimanenti. Per le piante di actinidia distrutte si considera il costo di rimpiazzo nell'ambito del programma pubblico di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto.
Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che il mancato contenimento del fenomeno della moria del kiwi sia stato causato deliberatamente dal beneficiario o sia la conseguenza della sua negligenza.
Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.
L'Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'Iva.
Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del Decreto.
I sostegni di cui al Decreto non possono essere cumulati con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Regolamento (UE) 2022/2472.
Gli aiuti concessi in forza del Decreto non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'articolo 8, comma 8 del Regolamento (UE) 2022/2472.
Le tempistiche
Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dall'anno 2023, periodo in cui sono state registrate le perdite causate alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, e gli aiuti possono essere erogati entro il 31 dicembre 2027.
Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata e sono limitati ai costi e ai danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste mediante Decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della regione territorialmente competente.
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