Agea ha approvato le Istruzioni Operative n. 100/24 concernenti "Vitivinicolo - Regolamento (Ue) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento Europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'articolo 58 comma 1 lettera g) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato VIII, parte II, sezione D, del Regolamento (Ue) n. 1308/2013 - Campagna 2024-2025".

 

Beneficiari dell'intervento sono i distillatori che operano su tutto il territorio nazionale riconosciuti dalle regioni e province autonome secondo la normativa nazionale vigente.
I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti, fecce e vinacce, ad un distillatore per la successiva trasformazione in alcool, ovvero al loro ritiro sotto controllo, salvo i soggetti esonerati di cui all'articolo 3 del Dm 185138 del 30/03/2023.

 

Ai fini del pagamento della misura in oggetto, l'alcool ottenuto deve avere la destinazione per usi industriali o energetici, secondo quanto stabilito all'articolo 52 del Regolamento Ue 1308/2013.

 

Gli aiuti relativi alla misura in causa, per grado e per ettolitro, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del Dm n. 185138 del 30/03/2023, sono i seguenti:

  • alcool etilico da vinaccia euro 1,10;
  • alcol etilico da vino e fecce euro 0,50.


L'aiuto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta e trasporto dei sottoprodotti; se tali costi sono sostenuti dal produttore, il distillatore riconoscerà l'importo di 0,016 euro per chilogrammo al produttore dietro presentazione della fattura riguardante la vendita dei sottoprodotti. L'importo di detta fattura dovrà essere uguale o superiore ad euro 0,016/chilogrammo.

 

Nel caso di conferimento presso un centro di raccolta, istituito dalle distillerie a propria cura e spese in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 comma 3 della Legge 12 dicembre 2016, n, 238, ove il trasporto dal centro di raccolta fino all'impianto di distillazione sia a carico del distillatore, quest'ultimo non sarà tenuto a riconoscere al produttore l'importo di euro 0,016/chilogrammo.

 

L'aiuto verrà corrisposto nel limite massimo del 10% rispetto al volume di alcool contenuto nel vino prodotto su base nazionale, ovvero, non verrà versato alcun aiuto per il volume di alcool contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% rispetto alla media del volume di alcool contenuto nel vino prodotto in Italia nelle ultime cinque campagne vitivinicole.

 

La consegna dei sottoprodotti ai distillatori viene effettuata:

  • per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale;
  • per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio 2025.

 

Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool deve avvenire entro il 31 luglio 2025.

 

I sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del Dm n. 185138/23, debbono avere le seguenti caratteristiche minime:

  • per le vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 chilogrammi;
  • per le fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 chilogrammi, a 45% di umidità, previa denaturazione.


Ai fini del pagamento della misura, l'alcool ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti deve avere un titolo alcolometrico pari o superiore al 92% volume da utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici.

 

Il distillatore deve presentare la domanda di aiuto esclusivamente mediante modalità telematica tramite apposita funzionalità messa a disposizione sul portale Sian entro e non oltre il 5 agosto 2025.


Per informazioni consultare le Istruzioni Operative n. 100 del 19 agosto 2024 Orpum 63194.


 

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