Nella seduta di mercoledì 23 settembre, il Senato ha approvato all'unanimità, con modificazioni, in prima lettura il ddl n. 1331 recante disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, che l'Assemblea ha esaminato nel testo proposto dalla Commissione.
Il testo introduce l'obbligo di riportare nell'etichettatura l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.
Questa indicazione, finalizzata ad "assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari", vale per quelli commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, e va ad aggiungersi alle indicazioni già previste dalla legislazione vigente (articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109).
Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
Il ministro al Mipaaf, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza definisce con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria. Con successivi decreti saranno definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione del luogo di origine o di provenienza, nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
I controlli, fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposti dalle Regioni, 'estendendoli a tutte le filiere interessate'. Viene inoltre modificata la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria (all'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) con l'aggiunta del Corpo forestale dello Stato.
Per le violazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e la confisca dei prodotti medesimi. Una volta in vigore i decreti attuativi, è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204. In via transitoria, i prodotti etichettati prima delle nuove disposizioni possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.