Lo scorso 20 febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato un Disegno di legge recante disposizioni per il rafforzamento della competitività nel settore agroalimentare.
Si tratta di un importante provvedimento che introduce alcune novità di rilievo anche per la filiera suinicola. In particolare, si segnala la disposizione che estende la possibilità di stipulare contratti di filiera e di distretto su tutto il territorio nazionale e non più solo nelle aree sottoutilizzate e la norma che riconosce incentivi all'energia elettrica prodotta da biomasse e biogas derivanti da attività di allevamento, inclusi i sottoprodotti, per impianti di capacità superiore a 1Mw.
Tuttavia, la disposizione del Disegno di legge che più interessa il nostro settore è quella relativa all’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine dei prodotti alimentari.
L’articolo 6 della proposta dispone che 'al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatorifinali' tutti i prodotti alimentari commercializzati in Italia devono riportare in etichetta l’indicazione del luogo di origine o di provenienza. Tuttavia, lo stesso articolo aggiunge che il luogo di origine o di provenienza coincide con 'la zona dicoltivazione o di allevamento della materia prima agricola o il luogo di ultima trasformazionesostanziale':
- per i prodotti alimentari non trasformati il luogo di origine coincide con il paese di origine o lazona di produzione del prodotto;
- per i prodotti alimentari trasformati esso coincide con il luogo in cui è avvenuta l’ultimatra sformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
In sostanza, l’attuale formulazione consentirebbe all’industria di trasformazione delle carni suine di indicare il luogo di trasformazione del prodotto al posto del luogo di origine della materia primautilizzata. Se un prodotto verrà etichettato con l’indicazione del luogo di produzione della materia prima o del luogo in cui essa è stata trasferita, dipenderà da appositi Decreti del Mipaaf.
Il Disegno di legge rappresenta senz’altro una forte spinta alla valorizzazione del settore agricolo italiano, ma è facile prevedere che incontrerà una forte opposizione della parte industriale, la quale nonha alcun interesse a dichiarare la provenienza della materia prima utilizzata. Inoltre, esso potrebbe non essere gradito all’Unione europea per la ventilata possibilità di un conflitto con il principio della libera circolazione delle merci all’interno del mercato europeo.
Il confronto interprofessionale dovrà quindi essere condotto sui singoli Decreti applicativi attraverso iquali saranno definiti nel dettaglio i contenuti dell’etichetta. Infine, per completezza di trattazione, si segnala che il Disegno di legge proposto dal Governo introduce nuove misure sanzionatorie per la produzione ed il commercio dei mangimi, modificando l’articolo 22 della Legge 15 febbraio 1963 n. 281. In particolare, l’articolo 7 stabilisce che le sanzioni, di importo compreso tra i 2.000 e i 66.000€, si applicheranno anche all’allevatore che detenga o somministri agli animali mangimi contenenti sostanze di cui è vietato l’impiego.I
l Disegno di legge dovrà essere esaminato dal Parlamento.