C'è vitellone e vitellone. Quello che non ha più di 12 mesi e  quello rientrante nell'accezione comunemente accettata dal commercio, conosciuta dal consumatore ed ora anche consentita dal regolamento (CE) n.700/2007: animale maschio non castrato di eta' inferiore a due anni, ovvero di eta' compresa tra 12 e 24 mesi.
Per questa seconda categoria di vitellone 'adulto', è consentito aggiungere in etichetta la denominazione 'vitellone'. Lo chiarisce una circolare del Mipaaf pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto, nella quale si precisa che in questo caso l'informazione 'vitellone' deve essere comunque sempre affiancata anche dalla denominazione di vendita 'bovino adulto'.
Il motivo della duplice informazione è di evitare confusioni con la denominazione di vendita 'vitellone' prevista dal regolamento n. 700/2007 che si usa per i bovini di eta' compresa tra 8 e 2 mesi. Le denominazioni di vendita delle carni ottenute da bovini di eta' al di sotto dei 12 mesi si applicano dal 1° luglio 2008. In Italia per le carni ottenute da animali delle categorie di eta' 0 a 8 mesi la denominazione di vendita sara' 'vitello' o 'carne di vitello', mentre per quelle da 8 a 12 mesi e' prevista la denominazione 'vitellone' o 'carne di vitellone'. Per i bovini adulti l'unica denominazione di vendita obbligatoria e' 'bovino adulto'.