Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 giugno, è stata pubblicata l'Ordinanza 12 aprile 2008 recante 'Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonchè le relative movimentazioni'. La norma ha lo scopo di intensificare i controlli per prevenire la diffusione di zoonosi sul territorio nazionale e di rendere operativa la Banca Dati Nazionale (Bdn) dell'anagrafe dei suini.Per quanto riguarda le movimentazioni di suini, l'Ordinanza ministeriale introduce l'obbligo della visita clinica preventiva da parte del veterinario della ASL entro le 48 ore precedenti il carico. Si riporta nel seguito uno schema esemplificativo che chiarisce i casi in cui la visita deve essere eseguita e quelli in cui non è obbligatoria.
Il provvedimento ministeriale introduce anche alcune disposizioni specificatamente rivolte a rendere operativa la Banca Dati Nazionale dell'anagrafe dei suini (Bdn) e riporta nel suo articolato gli obblighi degli allevatori in materia di anagrafe, molti dei quali sono in vigore da molti anni. A scopo esemplificativo se ne riporta nel seguito una sintesi schematica.
Il
detentore degli animali, in solido con il proprietario, è obbligato a: chiedere la registrazione dell'azienda e degli allevamenti in cui sono tenuti i suini presso la ASL competente entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (
ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317) e comunicare entro sette giorni dall’evento ogni variazione di tali dati (
in pratica è la richiesta del codice aziendale). Identificare i suini nati in azienda, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317 e della Circolare del
ministero della Sanità n. 11 del 14 agosto 1996 (
codice dell'azienda di nascita sull’orecchio sinistro); garantire la loro identificabilità e provvedere a ripristinare il codice identificativo originario se divenuto parzialmente o totalmente illeggibile; in caso di movimentazione riportare correttamente gli identificativi dei suini sul modello IV (ai sensi del Decreto del ministero della Salute 16 maggio 2007). Dotarsi di un registro aziendale di carico e scarico e tenerlo aggiornato (
ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317). Nel caso di più allevamenti presenti in una stessa azienda (
cioè nei casi di suini di più proprietari allevati assieme), ciascun allevamento deve avere un proprio registro.
Il registro può essere tenuto in forma elettronica avvalendosi della Bdn nel rispetto delle tempistiche previste dal D.P.R. 317/96: in questo caso la scelta deve essere annotata in Bdn e quanto in essa registrato sostituisce a tutti gli effetti la tenuta del registro cartaceo. In ogni caso il detentore deve permettere all’autorità di visualizzare il registro di stalla e se ciò non fosse possibile, deve fornire la stampa di una copia aggiornata del registro informatizzato. Registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall’allevamento sul registro di carico e scarico entro tre giorni dall’evento. Comunicare alla BDN, direttamente oppure conferendo una delega specifica ai servizi veterinari della ASL o ai Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) o ai veterinari riconosciuti dall'Autorità competente o all'Associazione Italiana Allevatori e alle Associazioni ad essa aderenti, le seguenti informazioni: i dati delle movimentazioni (entro sette giorni) riportando per ciascuna partita: il numero dei suini movimentati in entrata o uscita; i codici della struttura di partenza e di destinazione (compreso il macello); la causale della movimentazione; la data di arrivo o partenza; il numero del documento di accompagnamento/certificato sanitario.
Nel caso di allevamenti da ingrasso familiari, che detengono fino a quattro suini a scopo non commerciale e che non movimentano suini verso altri allevamenti, sono obbligatorie solo le registrazioni degli ingressi in azienda. I dati della consistenza del proprio allevamento rilevata almeno una volta l'anno, riportando: la consistenza totale trascritta sul registro aziendale al mese di marzo dell’anno corrente dei suini presenti con età superiore a 70 giorni; il numero di riproduttori, se presenti, specificando il numero di verri, scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo). Il provvedimento precisa che qualora le informazioni previste dal modello IV fossero già presenti in Bdn, questo potrà essere stampato direttamente con le procedure disponibili in Bdn. In ogni caso, l'eventuale stato di accreditamento dell’azienda deve essere registrato nella Banca Dati Nazionale dell’anagrafe dei suini e deve essere mantenuto aggiornato. Il mancato rispetto delle disposizioni dell’ordinanza, con particolare riguardo a quelle relative alla movimentazione degli animali, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro circa, salvo che il fatto costituisca reato.