La direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto è volta a realizzare l'armonizzazione della durata del trasporto, degli intervalli di tempo ai quali gli animali devono essere nutriti ed abbeverati, dei periodi di riposo e dello spazio disponibile per quanto riguarda taluni tipi di animali, contribuendo, al tempo stesso, all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi ed al buon funzionamento delle organizzazioni di mercato.
La direttiva contiene, in particolare, disposizioni generali relative allo spazio che deve essere garantito agli animali della specie suina. Lo strumento nazionale di trasposizione della direttiva in Danimarca contiene valori numerici stabiliti sulla base di vari criteri: il peso dell'animale, il tipo di ventilazione utilizzato nello scompartimento e la durata del trasporto.
L'obiettivo della normativa nazionale consiste segnatamente nel mettere a disposizione dei trasportatori norme più precise di quelle indicate dalla direttiva. La Danske Svineproducenter, organizzazione di categoria che rappresenta gli interessi degli allevatori danesi di suini, ha proposto un ricorso dinanzi al Justitsministeriet (Ministero della Giustizia) asserendo che talune disposizioni della normativa nazionale di trasposizione della direttiva sarebbero illegittime. La Corte di giustizia delle Comunità europee è invitata a pronunciarsi sull'interpretazione della direttiva al fine di consentire al Vestre Landret (Corte regionale dell’Ovest), adito della controversia, di verificare la compatibilità con il diritto comunitario delle norme danesi relative allo spazio disponibile per ciascun animale durante il trasporto.
La Corte ha rilevato che la direttiva non contiene disposizioni precise in ordine all'altezza degli scompartimenti, limitandosi ad indicare che i suini devono quanto meno potersi coricare e mantenere nella loro posizione naturale eretta. Considerato che il legislatore comunitario non ha direttamente fissato l’altezza precisa degli scompartimenti, deve essere riconosciuto agli Stati membri un margine di discrezionalità nell’adozione di norme nazionali dirette a garantire la piena efficacia delle disposizioni della direttiva, conformemente agli obiettivi da questa perseguiti e nel rispetto del diritto comunitario. Nella specie, la Corte ha ritenuto che la normativa danese rientri, in linea di principio, in tale margine di discrezionalità. La Corte ha rilevato, infatti, che le norme nazionali di cui trattasi, conformemente alle esigenze della normativa comunitaria, mirano alla protezione degli animali durante il trasporto. Tuttavia, la Corte ha precisato che la detta normativa non deve essere tale poter mettere in discussione gli obiettivi di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato. La Corte ritiene che spetti al giudice del rinvio accertare, alla luce dei singoli elementi della specie, se la Danimarca abbia oltrepassato o meno il margine di discrezionalità attribuitole dalla direttiva.
La Corte ha inoltre precisato che le disposizioni nazionali devono risultare obiettivamente necessarie e proporzionate per garantire la realizzazione dell’obiettivo principale di protezione degli animali durante il trasporto perseguito dalla direttiva. Spetta al giudice nazionale verificare, da un lato, se le disposizioni in questione non siano tali da svantaggiare i produttori di suini dello Stato membro che le ha emanate. Il detto giudice dovrà, dall’altro, accertare che tali disposizioni non siano idonee ad ostacolare l’esportazione e l’importazione di animali da parte tanto dei produttori danesi quanto di quelli di altri Stati membri.