Invece ad uno dei dipartimenti del Mipaaf è parsa cosa normale emettere una circolare che, nei fatti, non è molto diversa da quella paradossalmente descritta sopra. Datata 10 aprile ed inviata agli Organismi di controllo per il biologico, la circolare, sin dall’oggetto, lascia intendere quale sia il “nemico”: fertilizzanti a base di rame e relativo impiego in agricoltura biologica.
Il succo è quello già descritto: si ricorda agli Organismi di controllo che i fertilizzanti in biologico si usano solo quando sussistano specifiche esigenze nutritive, che i concimi a base di microelementi sono solo quelli dell’allegato 13 del Dlgs 75/2010 e che, con particolare riferimento ai concimi a base di rame, si deve dimostrare la necessità tecnica d’impiego e si dice anche quali sono i documenti per dimostrarlo.
Al di là del valore legale di una circolare interna, che è pressoché nullo (e speriamo che gli Organismi di controllo questo lo sappiano), vi sono alcuni aspetti normativi che vale la pena analizzare in dettaglio per fornire la base legale su cui impostare i ricorsi che potrebbero piovere numerosi se davvero qualcuno decidesse di applicare alla lettera quanto suggerito dalla circolare.
Ricordiamo, brevemente, alcuni dei fondamenti normativi che, almeno fino al 2021, sono in vigore a tutti gli effetti: si tratta di regolamenti comunitari che hanno la prevalenza su qualsiasi altra norma nazionale.
Iniziamo con l’articolo 4 del Reg. (CE) 834/07 in cui si elencano i principi su cui si basa la produzione biologica: la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici sono fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con adeguati metodi; qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui sopra essi si limitano, tra l’altro, a sostanze naturali o derivate da sostanze naturali e a concimi minerali a bassa solubilità.
L’articolo 12 entra in dettaglio sulle norme da applicare alla produzione biologica vegetale che impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, la fertilità e l’attività biologica del suolo: rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica.
L’uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica e non è consentito l’uso di concimi minerali azotati.
Relativamente ai fertilizzanti, l’articolo 16, ricorda che essi sono essenziali per ottenere o mantenere la fertilità del suolo o per soddisfare uno specifico bisogno di nutrimento delle colture o per conseguire scopi specifici di miglioramento del suolo.
Infine, l’articolo 3 del Reg. (CE) 889/08, nel richiamare l’articolo 12 sopra descritto, specifica che nei casi in cui tali misure non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i concimi e gli ammendanti autorizzati e solo nei limiti del necessario. Sottolinea, infine che gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.
Com’è facile intuire non vi è alcun riferimento specifico né ai microelementi in generale né “con particolare riferimento ai concimi a base di rame” come invece recita la circolare del Mipaaf.
Forse i dirigenti ministeriali sono stati tratti in inganno da una frase che obbligatoriamente va messa in etichetta per tutti i concimi a base di microelementi siano essi per coltivazioni biologiche o non: "da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto, non superare le dosi appropriate". In ogni caso ancora una volta non ci si riferisce solo al rame né all’agricoltura biologica, ma si tratta di un’annotazione di natura agronomica in quanto per i concimi a base di microelementi è obbligatorio indicare uso e dosi e la definizione stessa di microelemento chiarisce che si usano in quantità esigue rispetto alle dosi dei concimi per l’apporto di macro e/o meso-elementi.
È inutile girare intorno al problema facendo finta di non sapere cosa c’è dietro a questo accanimento contro il rame: si tratta dell’uso improprio di alcuni concimi a base di rame che s’impiegano con finalità da fitosanitario. Battaglia sacrosanta che anche noi abbiamo appoggiato nelle finalità ma non certo con gli strumenti utilizzati dall’Autorità.
AgroNotizie ha dedicato più di un articolo all’argomento: La Peronospora causa carenza di rame? e I legislatori causano eccesso di rame?
Questa circolare è l’ulteriore esempio di come l’ennesima toppa è peggiore del buco che si vuole coprire. Le norme sul biologico richiedono che si conservino i documenti giustificativi volti a dimostrare la necessità di ricorrere ad alcuni mezzi tecnici, questa regola vale per tutti i fertilizzanti.
La circolare recita che gli Organismi di controllo devono “autorizzare l’impiego dei concimi a base di rame in presenza di una dimostrata necessità tecnica che, nella fattispecie, deve consistere di una documentata carenza nutrizionale della coltura oggetto di concimazione”. Quindi l’invito è volto a far osservare la legge solo per il rame, andando ben oltre il concetto generico di documento giustificativo. Ben venga dare un giro di vite sul rame ma, a questo punto, è lecito aspettarsi simile rigore per tutti i concimi impiegati in agricoltura biologica.
A nostro avviso le strade sono altre ed il redigendo regolamento Ue sui fertilizzanti potrebbe essere uno degli strumenti. Paradossalmente i legislatori hanno lasciato le quantità minime dichiarabili dei microelementi sugli stessi valori del vigente Reg. CE 2003/03 mentre hanno drasticamente abbassato i minimi di legge per i macroelementi ed i funzionari italiani non hanno mosso un dito contro questa anomalia.
Fino a che non ci sarà una legge chiara con elementi oggettivi di valutazione e, ad esempio, con delle dosi massime per ettaro di un microelemento quando utilizzato con funzioni nutritive, ben poco si potrà fare per arginare l’uso sconsiderato dei concimi a base di rame con finalità fitosanitarie. Né si può pensare di punire i fabbricanti che redigono etichette a norma in cui non si vantano proprietà da fitosanitario né si danno indicazioni tipiche di un antiperonosporico, solo ipotizzando il fatto che l’agricoltore compri quel concime per usarlo come fitosanitario.
Com’è facile intuire la strada non è semplice ma certo non si può pensare di risolvere il problema emanando circolari che, come un boomerang, si potranno ritorcere sull’intero comparto dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica. Se gli Organismi di Controllo decidessero di applicare i rigorosi dettami ricordati dalla circolare sarebbero costretti a rilasciare centinaia di non conformità, con tutto ciò che questa politica comporterebbe.