Una delle novità più rilevanti di tale revisione consiste nell’avere inserito, tra le sostanze di origine vegetale o animale, la categoria delle Sostanze di base, in acronimo Sdb.
Per meglio capire quali siano e come siano regolamentate, abbiamo posto il quesito a Ibma Italia, Associazione nazionale dei produttori e distributori di mezzi tecnici per la difesa in Agricoltura Biologica e convenzionale.
“In estrema sintesi, le Sdb sono sostanze e/o prodotti già commercializzati per altri fini, per esempio per usi alimentari, ma che possono ugualmente trovare utile impiego per scopi fitosanitari”, afferma Giorgio Zena, responsabile Ibma Italia per i rapporti con le Istituzioni.
La normativa europea che prevede e regolamenta questa Categoria è il Reg. (UE) n. 1107/2009, art. 23, il medesimo cui afferiscono le sostanze e i prodotti ad uso fitosanitario. Affinchè le Sdb possano essere approvate come tali, occorre presentare alla Commissione Europea (Dg Sanco) un dossier “alleggerito” rispetto ai prodotti fitosanitari, in quanto il loro impiego tradizionale già prevede un’ampia valutazione per quanto riguarda la sicurezza per l’uomo, gli operatori, i consumatori e l’ambiente nei suoi vari comparti. Le Sdb attualmente autorizzate sono 11:
- Equisetum arvense L. (integratore alimentare avente anche attività fungicida)
- Chitosano Cloridrato (utilizzato in medicina, negli alimenti e in cosmetica avente anche funzione fungicida e battericida)
- Saccarosio (utilizzato negli alimenti avente anche funzione insetticida)
- Idrossido di calcio (di qualità alimentare avente anche funzione fungicida)
- Aceto (di qualità alimentare, contenente un massimo del 10% di acido acetico, avente anche funzione fungicida e battericida)
- Salix spp cortex (corteccia di salice avente anche funzione fungicida)
- Lecitine (additivo alimentare avente anche attività fungicida)
- Fruttosio (utilizzato negli alimenti avente anche funzione di elicitore)
- Bicarbonato di sodio (utilizzato negli alimenti e in medicina avente anche funzione fungicida)
- Siero di latte (utilizzato negli alimenti avente anche funzione fungicida)
- Fosfato di diammonio (utilizzato in campo enologico avente anche funzione di attrattivo),
Occorre notare che per questa Categoria di sostanze non sono previsti Limiti massimi di residui (Lmr), non posseggono un’espressa attività “cida”, oppure appare molto limitata, beneficiano di un’approvazione illimitata per tutta l’Europa e, a differenza dei prodotti fitosanitari, possono essere venduti liberamente seppure secondo modalità ancora poco evidenti, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati all’etichettatura.
Il loro impiego in agricoltura con finalità di prevenzione e difesa delle derrate agricole, è stato scientificamente dimostrato e gli effetti sull’uomo e l’ambiente sono ampiamente noti. Una volta approvate, le Sdb vengono iscritte dalla Commissione Europea in una lista positiva e possono essere utilizzate soltanto per gli usi autorizzati. La dose e le modalità di applicazione giocano un ruolo fondamentale per il conseguimento dell’efficacia agronomica dichiarata.
Le Sdb possono essere utilizzate tal quali o sotto forma di un preparato costituito dalla sostanza e da un semplice diluente (art. 23, p.to c) del Reg.(UE) 1107/2009). Nel caso in cui si propongano al mercato preparati costituiti da Sdb + coadiuvanti e/o solventi di sintesi, tali preparati devono essere registrati come prodotti fitosanitari.
Attualmente questa Categoria di prodotti non trova una grande presenza sul mercato a causa della scarsa informazione su tali sostanze, nonché per alcune incertezze normative. La prima tra queste è l’aliquota Iva da applicare. La normativa italiana non comprende questa categoria di prodotti in quanto è nata solo recentemente, pertanto resta il dubbio se si debba applicare l’aliquota riservata ai prodotti fitosanitari o quella relativa alla categoria di appartenenza del prodotto immesso sul mercato per il suo scopo primario.
L’altro aspetto poco evidente è l’etichettatura. Infatti se da una parte le Sdb non possono essere commercializzate unicamente per scopi fitosanitari, e la loro etichetta deve sempre riportare gli usi per i quali tali sostanze sono state inizialmente e principalmente immesse sul mercato, dall’altra parte, quando impiegate per finalità fitoiatriche, occorre indicare le condizioni agronomiche per le quali sono state autorizzate dalla Commissione Europea.
Resta tuttora poco chiaro come mediare queste due situazioni. Ibma Italia, unitamente ad Ibma Global, si sta attivando presso le competenti sedi nazionali e comunitarie affinchè tali aspetti vengano chiariti al più presto, certi del ruolo che queste sostanze potranno giocare nel campo della difesa fitoiatrica in ambito agricolo sia professionale sia amatoriale, biologico e convenzionale.
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