Un traguardo decisamente importante, soprattutto quando i tempi della revisione europea ci avevano abituato a considerarlo più come un’araba fenice che uno strumento normativo di normale applicazione. Invece altri due prodotti sono entrati nel club che ormai comincia ad essere sempre meno esclusivo.
Propineb e Propizamide fanno parte del gruppo di 90 sostanze che sono state inserite nella prima lista di revisione europea, il primo è stato valutato dall’Italia e il secondo dalla Svezia.
Nel caso del Propineb il rapporto di valutazione dell’Italia è stato consegnato nel Luglio del 1996, con una tempistica più che soddisfacente. Da quel momento si sono succedute centinaia di eccezioni e di richieste ulteriori di dati da parte di rappresentati degli altri paesi europei, principalmente quelli del nord, che ha prolungato l’intero processo di quasi sette anni.
Il comitato scientifico per le piante (SCP) è stato consultato e ha espresso il suo parere sugli effetti dell’esposizione a lungo termine degli uccelli e dei piccoli mammiferi al Propineb e al suo metabolita PTU (propilentiourea) e sulla correttezza della scelta del ratto per gli esperimenti dai cui risultati viene derivato il valore di ADI (dose giornaliera ammissibile) e AOEL (livello accettabile di esposizione per l’operatore) nell’uomo.
Rimandando i più interessati al documento originale, ci limitiamo a riportare che le raccomandazioni del comitato scientifico per le piante sono state seguite in parte producendo nuovi studi e in parte sono rimaste come raccomandazioni agli stati membri di prescrivere misure di attenuazione dei rischi.
Nella direttiva di iscrizione si prevede anche che gli stati membri debbano tenere in considerazione le acque sotterranee e l’esposizione dei consumatori attraverso la dieta. Propizamide ha avuto minori vicissitudini, dalla consegna della monografia da parte dello stato relatore Svezia nel maggio 1998 sono in fondo passati solo cinque anni.
Anche in questo caso gli stati membri dovranno rivolgere particolare attenzione all’esposizione degli operatori, dei mammiferi selvatici e degli uccelli, prevedendo se del caso misure di attenuazione del rischio.
Entro il 30 Settembre 2004 gli stati membri dovranno verificare se per le autorizzazioni dei singoli formulati è disponibile l’accesso al dossier della sostanza attiva, e, in caso negativo, provvedere alla revoca.
Entro il 31 marzo 2008 dovranno invece adeguare le autorizzazioni dei formulati sulla base della valutazione della specifica documentazione, che le società titolari dovranno presentare probabilmente uno o due anni prima di questa scadenza.
L’obbligo interessa i prodotti che contengono Propineb o Propizamide da soli o in miscela con sostanze che al 31 marzo 2004 risulteranno iscritte nell’allegato 1 della direttiva 91/414. Per quei formulati che assieme a Propineb o Propizamide contengono sostanze non ancora iscritte a quella data occorrerà attendere l’iscrizione di queste ultime prima di poter valutare la documentazione del formulato.
In ogni caso se dalla valutazione della documentazione del formulato dovessero emergere elementi di pericolosità per l’uomo e l’ambiente, le autorizzazioni dovranno essere modificate o revocate di conseguenza.
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Fonte: Agronotizie