Lo scorso mese avevamo accennato alla contraddittoria situazione che si stava creando nella Provincia Autonoma di Trento, la quale pianificava l'installazione di reti di gas naturale in 47 comuni montani.

 

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Oggi è doveroso un aggiornamento sulla vicenda e un ringraziamento alla Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (Fiper) e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) per aver intrapreso delle azioni tendenti a bloccare tale obbrobrio.

 

Rivediamo dunque i punti chiave della vicenda e quali possono essere le conseguenze per il mercato delle biomasse.

 

La scintilla che fece scoppiare il caso

Il detonatore delle proteste della categoria delle energie rinnovabili, in particolare le biomasse nei comuni montani, è il Decreto Legge del 19 maggio 2020 numero 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" e successive modificazioni.

 

Si tratta di un provvedimento che legifera su tutto ed il contrario di tutto, come è ormai consuetudine in Italia. In particolare, l'articolo 114 ter recitava: "Le estensioni e i potenziamenti di reti ed impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alle zone climatiche F…….. si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori……A tal fine l'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (Arera) ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti".

 

Per quale motivo il legislatore avrebbe adottato una misura così anacronistica e favorevole ai combustibili fossili? Escludendo le teorie complottiste dei "poteri forti", la spiegazione più probabile è che nella bozza di tassonomia europea si consideravano "green", e quindi "nella lista dei buoni", gli investimenti in infrastrutture di gas naturale.

 

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Si può comprendere che per le urgenze dettate dalla pandemia la stesura di un decreto possa contenere qualche errore, ma è inaccettabile che si basi su concetti ormai superati dal testo della tassonomia effettivamente entrato in vigore.

 

Ad ottobre 2021 Fiper segnalò ad Agcm le seguenti incompatibilità con la disciplina della concorrenza:

  • Danni alla concorrenza.
    La disposizione attesta un netto favore alla metanizzazione, sia da un punto di vista economico (assicurando l'integrale riconoscimento tariffario degli investimenti) che amministrativo, in quanto il legislatore si sostituisce all'Arera e alle pubbliche amministrazioni locali, responsabili dell'analisi costi benefici. Tale sostituzione è contraria a quanto disposto dalla Direttiva 2009/73/CE, come emerge dalla segnalazione di Arera al Parlamento e al Governo del 27 ottobre 2020, perché impedisce le censure all'ampliamento della rete del gas da parte dei soggetti a tale analisi preposti. L'elemento distorsivo della concorrenza consiste dunque nel netto vantaggio economico che dalla norma viene riconosciuto alle utility del gas naturale, garantendo il pieno recupero degli investimenti e delle spese tramite le tariffe. Con l'applicazione dell'articolo in questione, il gas naturale viene automaticamente posto su un gradino superiore rispetto alle altre fonti di energia, che non godono di un analogo vantaggio in ingresso nel mercato. L'applicazione della norma altera la concorrenza, stabilendo due pesi e due misure: le amministrazioni locali sarebbero molto più propense ad approvare la posa o l'ammodernamento di impianti che hanno ricevuto una preapprovazione di livello statale, che snellisce e velocizza sensibilmente il procedimento amministrativo, piuttosto che impianti che necessiterebbero di un'analisi costi benefici secondo le (farraginose) procedure stabilite. Di conseguenza, si andrebbe a scoraggiare la propositività dei fornitori di energia e calore da fonti alternative, traducendosi in una rinuncia a monte alla costruzione o implementazione di impianti alternativi (e maggiormente sostenibili da un punto di vista ambientale) nelle zone considerate dall'articolo.
  • Danni all'efficienza del mercato.
    I medesimi elementi sopra considerati porterebbero ad una compromissione dell'efficienza del mercato nel suo complesso per due ragioni:
     • È altamente probabile che, considerando a priori efficienti l'implementazione e la posa di reti di gas naturale e assicurando un integrale recupero dei costi nel contesto di necessità e urgenza appena descritto, vi sia un'attenzione minore nell'analisi degli investimenti stessi, e dunque si approvino opere senza valutarne appieno la portata innovativa o il grado di obsolescenza. Tale circostanza andrebbe, ovviamente, a scapito dell'intero sistema, anche perché renderebbe difficile che si prendano in considerazione opzioni altrettanto valide oltre che, eventualmente, più rispettose dell'ambiente e meno gravose in termini di costi per i cittadini. Basta guardare al peso delle voce "oneri di sistema" nelle bollette per capire come noi consumatori paghiamo per le inefficienze progettuali e gestionali degli operatori.
     • Si perderebbe il beneficio che il mercato stesso del gas trarrebbe dalla pressione concorrenziale derivante dalla presenza di tecnologie alternative per il soddisfacimento della domanda di calore per il riscaldamento degli ambienti e per l'acqua calda sanitaria. L'introduzione di nuova competizione (ad esempio, reti di teleriscaldamento da fonte rinnovabile) si tradurrebbe in maggiore efficienza economica, in quanto i concessionari locali del servizio di distribuzione sarebbero spinti a gestire la rete al meglio per poter dunque tenere i costi di distribuzione del gas vicini al costo marginale, evitando aumenti tariffari poco giustificati causati anche, come accadrebbe nel caso in cui la norma in esame trovasse applicazione, dall'integrale riconoscimento in tariffa di qualsiasi investimento in nuova metanizzazione.
  • Disallineamento rispetto alla normativa europea dell'energia.
    La norma appare anacronistica in rapporto alla legislazione europea e alla direzione da questa tracciata tanto per il fatto che elegge il gas a fonte favorita di energia per il riscaldamento, quanto perché scoraggia l'ingresso sul mercato delle fonti di energia alternative. Le normative europee di riferimento che l'articolo in questione scavalca sono: la COM(2018) 860 final, dalla quale deriva il pacchetto "Energia Pulita per tutti gli Europei", le Direttive n.2001 e 2002 e il Regolamento n.1999 del 2018 che pongono le basi per l'Unione dell'Energia, ovvero una strategia finalizzata a decarbonizzare, efficientare e mettere in sicurezza il mercato dell'energia. In adempimento al Regolamento n.1999/2018 l'Italia ha redatto e consegnato a fine 2019 il suo Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (Pniec), contenente la strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi 2030 di riduzione delle emissioni. Il Pniec vede però protagonista, per quanto riguarda il riscaldamento, l'utilizzo del gas naturale. La Commissione ha approvato il Pniec, ma ha anche segnalato la mancata implementazione delle politiche "green" per il raggiungimento della quota del 30% di rinnovabili nel consumo finale lordo di energia entro il 2030. In proposito, la Commissione consiglia al Governo italiano di "prendere in considerazione la possibilità di sfruttare il potenziale di altre nuove fonti e tecnologie", preservando la produzione esistente di energia rinnovabile e incrementandola, "promuovendo l'ammodernamento e il ripotenziamento degli impianti esistenti".

 

Nell'adunanza dello scorso 20 aprile, l'Autorità medesima ha esaminato la denuncia in oggetto deliberando l'invio di una segnalazione al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Transizione Ecologica in merito alla natura distorsiva della norma in termini di concorrenza tra sistemi energetici alternativi.

 

Infine, in data 9 maggio 2022 l'Agcm ha pubblicato sul Bollettino Settimanale anno 32 numero 17 apposita relazione in merito a: fonti di approvvigionamento per il riscaldamento nei comuni montani.

 

Fine della storia?

Il fatto che l'Agcm abbia riconosciuto le ragioni esposte dalla Fiper dimostra che i meccanismi di controllo democratico ancora funzionano, almeno formalmente. Però, per gli operatori del settore delle biomasse è ancora troppo presto per cantare vittoria. Abbiamo già visto in altre occasioni - con una composizione del Governo diversa, bisogna ammetterlo - come il Consiglio dei Ministri può arrivare perfino ad affermare il falso e per giunta in contraddizione con altri decreti, pur di omaggiare l'ideologia di uno o più partiti (si veda anche Basta glicerolo negli impianti di biogas - Prima parte e Seconda parte).

 

Nonostante l'emergenza della guerra in Ucraina, l'ideologia delle classi politiche italiane rimane ancorata ai vecchi stereotipi di "progresso": inceneritori, nucleare e combustibili fossili.