Più di 400 persone si sono date appuntamento a Cervia per il Convegno sulle “Novità fiscali 2014 e Legge di Stabilità” organizzato da ConsulenzaAgricola.it per assistere alle relazioni degli esperti invitati: Maurizio Leo, docente della Scuola centrale di Polizia tributaria e Gian Paolo Tosoni tributarista, entrambi editorialisti de Il Sole24Ore, insieme al commercialista Giorgio Gavelli e al direttore, Luciano Mattarelli.
Dal convegno è emerso quanto il 2014 sarà un anno complesso dal punto di vista fiscale, una trama normativa di non facile interpretazione. Di seguito alcuni dei principali temi.

La nuova imposta di registro
Il legislatore a partire dal 1° gennaio 2014 ha fatto partire la nuova imposta di registro: due le aliquote principali, 9% e 2% (prima casa), le imposte ipotecarie e catastali saranno dovute in misura fissa (50 Euro ciascuna). Viene inoltre introdotta l’aliquota del 12% per i terreni agricoli acquistati da soggetti che non rivestono la qualifica di Iap o Cd. Sostanzialmente sono state azzerate tutte le agevolazioni in materia di imposta di registro (compendio unico, acquisto di terreni agricoli in zone montane) fatta eccezione per le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (Ppc) che nel 2014 devo intendersi a regime.

Per le compravendite aventi ad oggetto la generalità degli immobili, dunque, l’imposta di registro è del 9% (Art. 10, comma 1, Dlgs 23/2011 che ha modificato il D.P.R. 131/1986 - Testo unico sull'imposta di registro), ma l’aliquota per la prima casa è più bassa, il 2% se l’abitazione non rientra nelle categorie A1, A8 e A9 (Abitazione di Lusso). Fino al 2013, per verificare se una abitazione doveva essere considerata di lusso, era necessario fare riferimento ai requisiti elencati nel dm Lavori Pubblici del 1968, mentre da quest’anno il riferimento alle categorie catastali rende indubbiamente più agevole operare tale classificazione.

La norma (comma 2, citato art. 10) prevede poi un importo minimo di 1.000 euro più 50 euro di imposta ipotecaria fissa e 50 euro di imposta catastale fissa, che non agevola i piccoli acquisti.
La nuova imposta di registro si applica sempre nei trasferimenti tra i privati e quando è l’impresa a vendere, ma a condizione che siano fabbricati abitativi esenti da Iva. Non è così per i fabbricati strumentali venduti dalle imprese su cui non si applica la nuova imposta di registro in misura fissa (200 euro)  e la vecchia imposta ipotecaria catastale (3% + 1%). Per quanto riguarda gli immobili di interesse storico e artistico, a cui prima si applicava il 3%, oggi vengono assimilati al 9%.
Per quanto riguarda la misura fissa delle imposte di registro e ipocatastali, l'importo aumenterà da 168 a 200 euro. L’aumento riguarda, oltre agli atti immobiliari, anche tutti gli atti sottoposti a registrazione, come gli atti societari. Il nuovo importo di 200 euro si applicherà agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni effettuate, alle scritture private autenticate, alle scritture private non autenticate, alle denunce presentate per la registrazione, nonché alle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione eseguite e alle domande di annotazione presentate a decorrere dal 1 gennaio 2014..

Agricoltura: per la Ppc (piccola proprietà contadina) confermate le agevolazioni
La principale agevolazione per l'acquisto di fondi agricoli è definita dalla legge come "agevolazione per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina", ed è meglio nota con l'acronimo Ppc. La legge di stabilità 2014 conferma l’applicabilità di tale agevolazione e ciò rappresenta un’eccezione all’abrogazione generalizzata di tutte le agevolazioni sulle imposte di registro relative alla compravendita di immobili.
Anche nel 2014, dunque, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole Iap) possono acquistare terreni agricoli e fondi rustici pagando la sola imposta catastale nella misura dell’1%, mentre il registro e l’imposta ipotecaria sono dovute nella misura fissa di 200 Euro.  Le agevolazioni sull’acquisto di terreni agricoli diventano definitive, dato che la legge non ha previsto alcun termine di scadenza. Le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina si applicano ai coltivatori diretti e ai soggetti Iap iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, e pertanto anche alle società agricole Iap.


 

Società agricole
Le società agricole possono continuare ad optare per la determinazione del reddito su base catastale.
La legge di stabilità ha abrogato i commi 513 e 514 della legge 228/12 ed ha ripristinato la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio.

Iuc, Imposta unica comunale
La nuova imposta introdotta proprio nella legge di stabilità 2014 in sostituzione dell’Imu è basata su due presupposti impostivi: possesso di immobili, collegati alla relativa natura e valore; erogazione e fruizione dei servizi comunali.
Si compone di due elementi: la prima, l’Imu, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l’abitazione principale; la seconda, riferita ai servizi, a sua volta articolata nella Tasi (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune; nella Tari (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (è abrogata la Tares).

Imu
L’imposta municipale che si applicherà dal 2014 prevede due importanti modifiche. La prima ha ad oggetto la riduzione del coefficiente moltiplicatore per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o Iap iscritti nella relativa previdenza agricola. In secondo luogo sono esclusi dall’imposta i fabbricati che rispettano i requisiti della ruralità.
Anche per il 2014 l’abitazione principale non paga l’imposta.


Tasi, Tassa sui servizi indivisibili
Il presupposto della Tasi è il possesso/detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree scoperte/edificabili a qualunque uso adibiti. In caso di affitto l’imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso ad eccezione del contratto la cui durata temporale è inferiore a 6 mesi.

Tari
È la tassa sui rifiuti, che cambia ancora la sigla, da Tarsu a Tari passando per la Tares (che è vissuta solo per pochi mesi). Il presupposto della Tari è il possesso/detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la Tari è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Viene reintrodotta dal 2014 la deduzione Irap dedicata all’incremento occupazionale. Per quanto riguarda l’incremento occupazionale, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto allo stesso numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, determinerà una deduzione del costo del predetto personale sino ad € 15.000 per dipendente. Lo sconto per incremento occupazionale si cumula con quelli già previsti dalla legge IRAP per taglio del cumolo fiscale e dunque con la deduzione integrale dei contributi previdenziali ed assistenziali e con quella fissa di 7.500 Euro a dipendente.

Si incrementa il rendimento nazionale del nuovo capitale proprio ai fini Ace (art. 1, D.L. n. 201/2011) che dal 3% attuale passa al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 ed al 4,75% per il 2016. Si applica per le società di capitali sull’incremento patrimoniale realizzato dalla società dal 2011 in poi.

Ritorna la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (con esclusione degli “immobili merce”) e le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi dell’Irap fissata al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili. Come in passato la rivalutazione deve essere effettuata per categorie omogenee come indicate nel decreto del dell’Economia del n. 162 del 13 aprile 2001. I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012, affinché la rivalutazione possa essere eseguita nel 2013.
Il maggior valore fiscale attribuito ai beni è riconosciuto ai fini dell’ammortamento dall’anno 2016 mentre ai fini della plusvalenza decorre dal 1 gennaio 2017.

La legge di stabilità ha riproposto l’ennesima riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni agricoli, delle aree edificabili e delle partecipazioni in società non quotate ai fini del calcolo della plusvalenza rientrante nei redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir. Come al solito la rivalutazione si perfeziona attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni non qualificate) ovvero del 4% (terreni e partecipazioni qualificate).
I nuovi termini per poter accedere a questa rivalutazione sono due: i beni oggetto di affrancamento devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2014, mentre l’asseverazione della perizia di stima deve avvenire entro il 30 giugno 2014 (termine ultimo per il pagamento della prima rata o rata unica dell’imposta sostitutiva).

A decorrere dalle dichiarazioni relative al 2013, per utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap, per importi superiori ad € 15.000 annui, devono chiedere l’apposizione del visto di conformità. 

L’Imu relativa agli immobili strumentali dal 2014 è deducibile nella misura del 20% nella determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Per il solo 2013 la deducibilità è elevata al 30%. Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale, ove assoggettati a Imu, concorrono (dal 2013) alla base imponibile Irpef (e addizionali) nella misura del 50%.