Gli esperti di Consulenza Agricola fanno il punto della situazione sugli effetti della sospensione della prima rata dell’Imu su terreni agricoli e  fabbricati rurali, anche alla luce delle richieste di chiarimento che continuano ad arrivare all'ufficio studi.

Terreni agricoli
Ai fini dell’operatività della sospensione, sono considerati agricoli i terreni destinati all'esercizio delle attività agricole previste dall'articolo 2135 del Codice civile anche se non coltivati e quindi anche nel caso in cui il terreno sia lasciato a riposo. Inoltre è necessario che il terreno sia qualificato come agricolo nello strumento urbanistico generale (Prg).

Aree edificabili
Le aree edificabili possono usufruire della sospensione della prima rata Imu esclusivamente nell’ipotesi in cui le stesse siano possedute e condotte da un soggetto Iap (imprenditore agricolo professionale) o coltivatore diretto, purché siano iscritti nella previdenza agricola. Infatti, in questa specifica ipotesi il terreno, anche se iscritto nel Prg come edificabili, ai fini Imu viene considerato alla stregua di un terreno agricolo.
In tal senso si veda la circolare 3 DF del 2012. Inoltre, il ministero delle Finanze ha chiarito che nel caso di terreno edificabile in comproprietà di più persone, al fine di considerare l’intera area come terreno agricolo ai fini Imu è sufficiente che la stessa sia coltivata anche da uno solo dei comproprietari con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale.
Quindi è sufficiente che uno solo dei proprietari Iap o coltivatore diretto coltivi l'area affinché la stessa possa essere considerata agricola per intero e goda della sospensione della prima rata Imu.
L'agevolazione è estesa anche alle società proprietarie di terreni che abbiano la medesima qualifica di imprenditore agricolo professionale, con amministratore o socio iscritti nella gestione previdenziale.

Terreni situati in comuni montani
I terreni situati in Comuni considerati montani o collinari in base alla circolare 9/1993 non rientrano nell'ambito della sospensione della prima rata IMU, in quanto, sono per natura esenti da tale imposta.
L’esenzione dall’Imu fa si che per questi terreni non trovi applicazione l’effetto sostitutivo dell’Imu in relazione ai redditi fondiari rispetto all'Irpef; pertanto continuano a scontare le imposte dirette anche sul reddito dominicale (circolare 5/E/2013).

I fabbricati rurali
La sospensione della prima rata dell'Imu riguarda anche i fabbricati rurali. La nozione di ruralità ai fini fiscali è contenuta nell'articolo 9 del decreto legge n. 557/1993. In particolare al comma 3 la norma stabilisce le condizioni necessarie per il riconoscimento di questa qualifica con riferimento ai fabbricati ad uso abitativo. A tal proposito si precisa che la sospensione della prima rata si applica per tutti i fabbricati abitativi rurali e non solo per l'abitazione principale, in quanto l'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 54/2013 richiama il comma 4 dell'art. 13 del decreto legge 201/2011, che ricomprende genericamente le abitazioni.
Il successivo comma 3-bis dell'articolo 9 individua invece le caratteristiche rilevanti per il riconoscimento della ruralità per i fabbricati strumentali. In pratica tali fabbricati sono considerati rurali se sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola prevista dall'articolo 2135 del Codice civile.
Come già ampiamente chiarito nelle nostre precedenti circolari, affinché un fabbricato sia considerato rurale è necessario che lo stesso, oltre a rispettare i requisiti di cui all’art. 9 del D.L. 557/93, sia accatastato come A/6 o D/10. Oppure, in assenza di tali categorie catastali è sufficiente che nella visura compaia l’annotazione “dichiarata sussistenza dei requisiti della ruralità”.


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