Nel 1999, su richiesta della Biraghi Spa, produttore italiano di formaggi, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) registrava, come marchio comunitario, il marchio nominativo Grana Biraghi per diversi tipi di formaggi. Lo stesso anno, il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano domandava e otteneva dalla divisione d'annullamento dell'UAMI una dichiarazione di nullità di tale marchio in ragione della registrazione dei marchi anteriori nazionali e internazionali Grana e Grana Padano e della violazione della denominazione d'origine «Grana Padano». Successivamente, su ricorso della Biraghi, la prima commissione di ricorso dell'UAMI dichiarava che il termine «grana» era generico e descrittivo di una qualità essenziale dei prodotti e che, di conseguenza, l'esistenza della denominazione d'origine protetta (DOP) «grana padano» non ostava in nessun modo alla registrazione del marchio comunitario Grana Biraghi. Il consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano ha allora chiesto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di annullare tale decisione. Sulla base di una serie di elementi, il Tribunale di Lussemburgo ha oggi dichiarato che la commissione di ricorso dell'UAMI ha erroneamente considerato che la denominazione «grana» era generica e che l'esistenza della DOP «grana padano» non ostava alla registrazione del marchio Grana Biraghi Il marchio Grana Biraghi non può dunque essere registrato.
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