"La condizionalità è un pilastro portante della Pac riformata" ha affermato Mariann Fischer Boel, Commissaria per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale. "I cittadini saranno favorevoli all'erogazione di aiuti diretti solo se si renderanno conto che gli agricoltori sono ricompensati per il ruolo essenziale che svolgono nel mantenimento delle nostre campagne. So bene che molti agricoltori non sono soddisfatti del sistema della condizionalità, che invece è giusto, necessario e destinato a durare, anche se ciò non significa che non possiamo modificarlo per renderlo più efficace".
La condizionalità rappresenta una delle componenti principali della riforma della Pac del 2003 e consiste nella possibilità di decurtare, in tutto o in parte, i pagamenti diretti di cui può beneficiare l'agricoltore in caso di mancata osservanza di determinate norme. Le due componenti fondamentali di questo sistema sono, da un lato, i Criteri di gestione obbligatori (Cgo) e, dall'altro, le Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa). I criteri obbligatori poggiano su 19 testi legislativi, mentre spetta agli Stati membri definire le norme minime nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali in base a un quadro comunitario.

Nel 2005, sono stati condotti 240.898 controlli in loco sul 4,92% degli agricoltori tenuti a rispettare obblighi di condizionalità. All'11,9% degli agricoltori sottoposti a controlli in loco sono state applicate decurtazioni dei pagamenti diretti. La maggior parte dei casi di infrazione riguardava l'identificazione e la registrazione del bestiame, mentre negli altri casi si trattava per lo più di infrazioni a norme connesse alle buone condizioni agronomiche e ambientali e alla direttiva sui nitrati.
Dal 2005 la Commissione ha già pubblicato sette documenti di orientamento per guidare gli Stati membri e ha incoraggiato la condivisione di buone pratiche, come intende fare anche in futuro. Tuttavia, per semplificare il funzionamento del sistema si possono proporre anche una serie di misure pratiche.

Miglioramenti specifici
* È opportuno permettere agli Stati membri di non perseguire i casi di infrazione che non fanno scattare la riduzione minima dell'aiuto: in questo caso all'agricoltore sarà spedita una lettera di avvertimento e sarà eseguita una sorveglianza.
* Si propone anche di fissare una regola de minimis per esentare dall'applicazione di decurtazioni le sanzioni di importo inferiore a 50 euro. Anche in questo caso sarà spedita all'agricoltore una lettera di avvertimento e sarà eseguita una sorveglianza.
* La Commissione intende introdurre un'aliquota unica, pari almeno all'1%, per i controlli in loco relativi alla condizionalità.
* Attualmente, se evidenziano un tasso elevato di infrazioni i controlli sono intensificati: in futuro tale intensificazione si concentrerà solo sui settori a rischio e non riguarderà tutte le norme come adesso.
* La Commissione darà la facoltà di preannunciare l'esecuzione dei controlli, con un anticipo fino a 14 giorni, purché non ne sia compromessa la finalità. Continueranno ad essere eseguiti senza preavviso i controlli previsti dalla legislazione in materia di alimentazione umana e animale, la salute e il benessere degli animali e il sistema di identificazione e registrazione degli animali.
* Le autorità nazionali dovranno individuare il periodo dell'anno più propizio per controllare la maggior parte degli obblighi e applicare un sistema di controllo che non escluda alcun obbligo.
* Sarà necessario controllare solo la metà delle particelle agricole anziché l'intera azienda.
* La relazione di controllo dovrà pervenire all'agricoltore entro tre mesi dall'esecuzione dei controlli.
* Il metodo di selezione del campione da controllare sarà migliorato e comprenderà un elemento casuale.
* La Commissione chiarirà le informazioni che gli Stati membri devono fornire agli agricoltori.
* Si propone una semplificazione della cosiddetta "regola dei 10 mesi" che obbliga gli agricoltori a tenere a disposizione per 10 mesi le particelle dichiarate per attivare i diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico.
* I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovranno applicare i criteri di gestione obbligatori a partire dal 2009: si propone di concedere un periodo transitorio di tre anni per l'introduzione progressiva di tali criteri. Per la Bulgaria e la Romania il periodo transitorio comincerà nel 2012.

Approfondimenti: http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/crosscom/index_en.htm; http://blogs.ec.europa.eu/fischer-boel