La condizionalità rappresenta una delle componenti principali della riforma della Pac del 2003 e consiste nella possibilità di decurtare, in tutto o in parte, i pagamenti diretti di cui può beneficiare l'agricoltore in caso di mancata osservanza di determinate norme. Le due componenti fondamentali di questo sistema sono, da un lato, i Criteri di gestione obbligatori (Cgo) e, dall'altro, le Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa). I criteri obbligatori poggiano su 19 testi legislativi, mentre spetta agli Stati membri definire le norme minime nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali in base a un quadro comunitario.
Nel 2005, sono stati condotti 240.898 controlli in loco sul 4,92% degli agricoltori tenuti a rispettare obblighi di condizionalità. All'11,9% degli agricoltori sottoposti a controlli in loco sono state applicate decurtazioni dei pagamenti diretti. La maggior parte dei casi di infrazione riguardava l'identificazione e la registrazione del bestiame, mentre negli altri casi si trattava per lo più di infrazioni a norme connesse alle buone condizioni agronomiche e ambientali e alla direttiva sui nitrati.
Dal 2005 la Commissione ha già pubblicato sette documenti di orientamento per guidare gli Stati membri e ha incoraggiato la condivisione di buone pratiche, come intende fare anche in futuro. Tuttavia, per semplificare il funzionamento del sistema si possono proporre anche una serie di misure pratiche.
Miglioramenti specifici
* È opportuno permettere agli Stati membri di non perseguire i casi di infrazione che non fanno scattare la riduzione minima dell'aiuto: in questo caso all'agricoltore sarà spedita una lettera di avvertimento e sarà eseguita una sorveglianza.
* Si propone anche di fissare una regola de minimis per esentare dall'applicazione di decurtazioni le sanzioni di importo inferiore a 50 euro. Anche in questo caso sarà spedita all'agricoltore una lettera di avvertimento e sarà eseguita una sorveglianza.
* La Commissione intende introdurre un'aliquota unica, pari almeno all'1%, per i controlli in loco relativi alla condizionalità.
* Attualmente, se evidenziano un tasso elevato di infrazioni i controlli sono intensificati: in futuro tale intensificazione si concentrerà solo sui settori a rischio e non riguarderà tutte le norme come adesso.
* La Commissione darà la facoltà di preannunciare l'esecuzione dei controlli, con un anticipo fino a 14 giorni, purché non ne sia compromessa la finalità. Continueranno ad essere eseguiti senza preavviso i controlli previsti dalla legislazione in materia di alimentazione umana e animale, la salute e il benessere degli animali e il sistema di identificazione e registrazione degli animali.
* Le autorità nazionali dovranno individuare il periodo dell'anno più propizio per controllare la maggior parte degli obblighi e applicare un sistema di controllo che non escluda alcun obbligo.
* Sarà necessario controllare solo la metà delle particelle agricole anziché l'intera azienda.
* La relazione di controllo dovrà pervenire all'agricoltore entro tre mesi dall'esecuzione dei controlli.
* Il metodo di selezione del campione da controllare sarà migliorato e comprenderà un elemento casuale.
* La Commissione chiarirà le informazioni che gli Stati membri devono fornire agli agricoltori.
* Si propone una semplificazione della cosiddetta "regola dei 10 mesi" che obbliga gli agricoltori a tenere a disposizione per 10 mesi le particelle dichiarate per attivare i diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico.
* I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovranno applicare i criteri di gestione obbligatori a partire dal 2009: si propone di concedere un periodo transitorio di tre anni per l'introduzione progressiva di tali criteri. Per la Bulgaria e la Romania il periodo transitorio comincerà nel 2012.
Approfondimenti: http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/crosscom/index_en.htm; http://blogs.ec.europa.eu/fischer-boel
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Fonte: Commissione europea