Negli scorsi mesi, l'esperienza ha dimostrato che in alcuni Stati membri l'efficacia delle misure previste dal Regolamento (CE) n. 1266/2007 dirette a proteggere gli animali dagli attacchi di vettori può essere compromessa da una serie di fattori, tra cui la specie del vettore, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti ricettivi.
Tenuto conto di queste circostanze e in attesa di una loro ulteriore valutazione scientifica, è opportuno autorizzare gli Stati membri di destinazione, in cui l'introduzione di animali non immuni in tali circostanze potrebbe costituire un rischio per la sanità animale, a disporre che i movimenti di animali non immuni siano subordinati a condizioni supplementari giustificate sulla base di una valutazione dei rischi che tenga conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche in cui gli animali sono introdotti.
La Commissione europea ha quindi modificato il Regolamento CE 1266/2007 con il Regolamento (CE) N. 394/2008 . Risulta da esperimenti che nel caso della febbre catarrale la durata della protezione post-infezione è considerevole. Pertanto, gli animali infettati per via naturale sono immuni per un lungo periodo dopo l'infezione ad opera di questo particolare sierotipo. L'individuazione di una risposta immunitaria al virus della febbre catarrale in animali non vaccinati rivela una precedente infezione. Tuttavia, la protezione può variare secondo la razza dell'animale, il ceppo virale e le caratteristiche individuali dell'animale. Di conseguenza, la conferma della persistenza della risposta dell'anticorpo mediante due test sierologici, il primo effettuato tra 60 e 360 giorni prima del movimento e il secondo sette giorni prima del movimento, può fornire una garanzia supplementare del fatto che tali animali sono immuni e i loro movimenti possono quindi avvenire in condizioni di sicurezza. Per la modifica del Regolamento 1266/2007, la Commissione ha chiesto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ed ha acquisito il parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le nuove disposizioni si applicano per un periodo transitorio limitato al 31 dicembre 2008.