Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica la pubblicazione del D.M. n. 99/24 concernente "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2 (M2c2), Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - Pratiche Ecologiche".
Il decreto reca disposizioni per il finanziamento degli interventi di economia circolare effettuati dalle imprese agricole e volti a incentivare la diffusione di pratiche ecologiche in fase di produzione del biogas, a promuovere la sostituzione di trattori agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano, nonché a promuovere investimenti finalizzati a migliorare l'efficienza energetica di impianti per la produzione di biogas per i quali le aziende agricole proprietarie non beneficino degli incentivi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 e successivi provvedimenti attuativi per la riconversione alla produzione di biometano.
Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, è riconosciuto un incentivo composto da un contributo in conto capitale nella misura massima del 65% delle spese ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472.
I soggetti attuatori esterni sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che rispettano i requisiti di Pmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del Decreto.
Sono ammessi al riconoscimento del contributo in conto capitale di cui al decreto gli imprenditori agricoli con sede principale nel territorio della Repubblica italiana o che siano prevalentemente stabiliti nello stesso, per investimenti realizzati nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di accesso ai contributi e il 30 giugno 2026.
Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto:
- alle imprese in difficoltà, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto;
- ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00;
- con esclusivo riferimento agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), alle imprese che accedono agli incentivi a sostegno della produzione di biometano disciplinati dal decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 e dai successivi provvedimenti attuativi;
- alle imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Accedono agli incentivi di cui al decreto gli imprenditori agricoli che dimostrino che gli investimenti ammessi ad agevolazione non siano stati avviati prima della presentazione della domanda di contributo ed a condizione che la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento avvenga entro il 30 giugno 2026.
Ai fini del decreto e conformemente al regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, gli investimenti di cui al presente decreto si intendono avviati al momento della data di inizio delle attività oppure dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure alla data dell'assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quello relativo all'ordine delle attrezzature ovvero all'impiego di servizi, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi e la realizzazione di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
Possono essere oggetto degli incentivi di cui al decreto le seguenti categorie di intervento:
- a) interventi volti alla diffusione di pratiche ecologiche quali:
- nella fase di produzione del biogas, la realizzazione di sistemi di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, per migliorare l'efficienza dell'uso di nutrienti con conseguente riduzione dell'uso di fertilizzanti sintetici, e l'aumento dell'approvvigionamento di materiale organico nei suoli;
- la creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con la produzione di fertilizzanti di origine organica;
- b) interventi di sostituzione di trattori obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano che sia conforme al principio di "non arrecare un danno significativo", nonché ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241, e il cui utilizzo sia certificato da garanzie di origine;
- c) interventi finalizzati a migliorare l'efficienza (utilizzo del calore in azienda e riduzione delle emissioni) degli impianti esistenti per la produzione di biogas per i quali le aziende agricole proprietarie non beneficino degli incentivi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 e successivi provvedimenti attuativi per la riconversione alla produzione di biometano.
Ai fini dell'accesso al contributo, i soggetti beneficiari garantiscono il rispetto dei requisiti previsti all'art. 5 del Decreto.
Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo in conto capitale di cui al decreto le spese ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto proposto, dettagliatamente esposte all'art. 8 del Decreto.
Per la concessione degli incentivi sono utilizzate le risorse residue, pari a 193 milioni di euro, della dotazione finanziaria complessiva assegnata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dalla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 per l'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 - "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare", del Pnrr.
Le risorse finanziarie sono ripartite fino ad esaurimento della disponibilità economica dei relativi contingenti annualmente disponibili di cui alla Tabella 1 del Decreto (art. 6).
Sono svolte procedure competitive pubbliche per la selezione degli interventi, nei limiti dei contingenti di spesa di cui all'articolo 6 del Decreto, al fine di garantire l'assegnazione di un contributo in conto capitale, pari al 65% delle spese ammissibili, nel limite di 600.000 euro per impresa e per ciascun progetto di investimento come previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2022/2472.
Le procedure competitive relative agli interventi saranno basate sul ribasso percentuale offerto rispetto al contributo massimo concedibile.
Le procedure competitive relative agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto prevedono specifici criteri di premialità per le imprese che abbiano beneficiato degli incentivi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022.
Il contributo in conto capitale del 65% è cumulabile con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno in conto capitale destinati ai medesimi progetti, esclusivamente entro il tetto dell'intensità massima di aiuto consentita nonché entro il limite di 600.000 euro per impresa e per progetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2022/2472, eccezion fatta per incentivi o regimi di sostegno derivanti da fonti comunitarie nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento per come richiamato dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
Gli interventi che beneficiano del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto non possono accedere agli incentivi a sostegno della produzione di biometano, di cui ai target M2C2-4 e M2C2-5, previsti nell'investimento 1.4 - "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare" e disciplinati dal decreto del Ministro della transizione ecologica settembre 2022 e dai successivi provvedimenti attuativi nonché, in base a quanto disposto sopra, non possono accedere ad altri e diversi programmi e strumenti dell'Unione Europea.
Il soggetto gestore per l'attuazione della misura di cui al decreto è il Gse Spa.
La selezione dei progetti ammissibili ai contributi di cui al decreto avviene nell'ambito di procedure competitive, basate sul ribasso percentuale offerto rispetto al contributo massimo concedibile, gestite dal GSE, che si conformano alle regole operative da esso definite, fermo restando l'esigenza di svolgere almeno una procedura competitiva all'anno tra il 2024 e il 2026.
Leggi il decreto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
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