La Commissione europea ha modificato il Regolamento (CE) n. 1266/2007 che definisce le condizioni di esenzione dal divieto di uscita di animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale e ai loro ovuli, embrioni e sperma. Con il Regolamento di modifica (Regolamento CE n. 289/2008 del 31 marzo 2008- GUCE del 1 aprile 2008), la Commissione ritiene che, in base all'esperienza acquisita, sia opportuno aggiungere una dicitura supplementare a tutti i certificati sanitari nei casi in cui le esenzioni si riferiscano agli animali destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso un Paese terzo, in modo da rendere più esplicite le condizioni sanitarie in base alle quali gli animali e i loro ovuli, embrioni e sperma sono esenti dal divieto di uscita.
Con lo stesso Regolamento di modifica, agli embrioni ottenuti in vivo e agli ovuli di animali della specie bovina, che non comportano rischi significativi per quanto riguarda la febbre catarrale, si applicano deroghe al divieto di uscita purché gli animali donatori non presentino i sintomi clinici della febbre catarrale nel giorno del prelievo degli embrioni e degli ovuli. Le misure del regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sono vincolanti e direttamente applicabili agli Stati membri.