In risposta ad un quesito avanzato dal Servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della regione Umbria, il ministero della Salute ha fornito chiarimenti sulla normativa da applicarsi all'esportazione di sperma di suino. Oggetto del quesito la pertinenza del Direttiva 90/429 CE recepita con DPR n. 242 dell'11 febbraio 1994 ad ambiti di applicazione diversi dalla specie bovina.
In particolare, la regione chiedeva chiarimenti sul riconoscimento dei centri di raccolta di sperma suino all'esportazione in ambito comunitario e ai protocolli sanitari. La direzione generale di Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha precisato che le modalità di autorizzazione agli scambi di sperma di suino sono definite nel DPR 242/94 che indicava quale Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni il ministero della Salute, 'tuttavia attraverso la legge 5 giugno 2003m n. 131 tale competenza è passata alle Regioni e Provincie Autonome', pertanto le procedure autorizzative sono analoghe a quelle previste per gli scambi e le importazioni di sperma di animali della specie bovina. In particolare i centri che intendano commercializzare il loro prodotto in ambito comunitario 'devono presentare apposita domanda di riconoscimento all'Autorità competente per territorio, che a sua volta deve verificare l'idoneità della struttura ed il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 132/2005 ( in questo caso trattandosi di animali della specie suina si farà riferimento al DPR 242/94)'. Per quanto riguarda i protocolli sanitari da attuare nei Centri di raccolta e magazzinaggio di sperma suino, la Direzione chiarisce che 'la norma di riferimento è il DPR 11 febbraio 1994, n. 242, fermo restando però che si debba tener conto della evoluzione normativa che regola le movimentazioni di animali al fine del controllo delle malattie infettive'.