I bovini provenienti da zone a rischio della malattia blue tongue possono essere importati solo se provenienti da impianti a prova di insetto. La Commissione europea ha confermato, in data 6 novembre, l’interpretazione italiana di quanto riportato all’Allegato II, punti 2, 3, 4 “Protezione dagli attacchi degli insetti vettori”, ovvero che è da intendersi solo ed esclusivamente mediante il ricorso a strutture ufficialmente riconosciute a prova di Culicoides. Il capo del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, Romano Marabelli, ha quindi firmato una nota di aggiornamento agli assessorati alla Sanità e all’Agricoltura precisando che “ potranno essere accettati animali sensibili alla Blue Tongue se scortati dalla specifica attestazione sanitaria redatta in conformità con quanto previsto dal Reg. CE 1266/2007”. Il ministero della Salute ha inoltre provveduto a richiedere agli altri Stati membri gli elenchi delle strutture riconosciute a tal fine. Il parere europeo mette fine a un'incomprensione nata tra le autorità di Francia e Italia: secondo la Francia infatti per poter esportare bovini dalle zone a rischio (sulle zone non a rischio non ci sono restrizioni) era sufficiente che le stalle fossero trattate con insetticida. ''La Commissione Europea - sostiene il ministero - in data 6 novembre ha confermato che quella italiana è l'unica interpretazione da ritenersi valida''.