Il Decreto Legislativo 5 Aprile 2006, n.190 (G.U. n. 118 del 23/05/2006) riguarda la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare. Sono interessate le filiere alimentari e dei mangimi. Nella disamina degli articoli che segue, concentreremo l'attenzione sulle disposizioni riguardanti gli operatori dell'agroalimentare.
A partire dall'art. 2, il decreto definisce sanzioni amministrative pecuniarie da 750 a 4.000 Euro per gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 (l'art. 18 introduce il concetto e la prescrizione della rintracciabilità di tutti gli alimenti e i mangimi. A partire dal 1° gennaio 2005, tale prescrizione è obbligatoria su tutto il territorio Europeo per ogni operatore della filiera alimentare. L'articolo 18 contiene e sviluppa 5 principi, fissando regole semplici e chiare per rintracciare ogni prodotto alimentare e ogni ingrediente o sostanza contenuta in esso.)
Nell'art. 3 sono indicati gli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato: gli operatori che siano a conoscenza di una non conformità di un prodotto che hanno trasferito ad un altro attore della filiera devono attivare procedure di ritiro dello stesso, altrimenti incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 Euro. Oltre al ritiro, è necessario darne informazione all'autorità competente.Anche il consumatore deve essere informato in merito al ritiro del prodotto, pena una sanzione per l'operatore da 2.000 a 12.000 Euro (art. 4).
Infine, sono previsti obblighi informativi e sanzioni anche per coloro che svolgono attivita' di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti, anche se che non incidono sulla sicurezza o integrita' dell'alimento, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attivita', per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza (da 500 a 3.000 Euro).
La reiterazione delle violazioni si cui al decreto in oggetto determina, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.
Il decreto legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è disponibile per il download su Lexgest.com, il portale della normativa agricola [www.lexgest.com - con la partnership di Siapa].


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