Le misure sono stabilite dal ministero delle Politiche Agricole che ha fissato per decreto le 'Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)'. Il provvedimento è del 21 marzo scorso ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In sostanza, il mancato rispetto dei criteri di gestione obbligatoria previsti dalla politica agricola comunitaria, fra i quali rientrano adempimenti in materia di sanità e benessere animale, può costare penalizzazioni di carattere economico agli allevatori, con proporzionale riduzione o esclusione dal contributo, premio o aiuto previsto dalla Pac. Non rientra nel regime sanzionatorio chi ha presentato domanda di beneficio prima del 2006. Per quanto riguarda le violazioni degli impegni per il benessere degli animali (articolo 8) è prevista l'esclusione dall'aiuto diretto: 'Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni sia di uno o più impegni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 36 lettera a) punti iv) e v) del regolamento (CE) 1698/2005, sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali o per il benessere degli animali, il beneficiario è escluso nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura in questione. L'autorità competente informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, con le conseguenze previste dall'articolo 9'.
La sanità degli animali rientra nei criteri di gestione obbligatoria come 'impegno pertinente di condizionalità' per il quale è prevista l'esclusione per violazione intenzionale. Riduzioni ed esclusioni sono invece stabilite in caso di dichiarazioni difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini (suinetti, polli da carne, cunicoli).
La procedura di individuazione e recupero delle somme inizierà 90 giorni dopo la pubblicazione del decreto, atteso in Gazzetta Ufficiale.