Sulla G.U. n. 235 del 9 ottobre 2009 è stato pubblicato il Decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 28 luglio 2009, concernente la “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)”. Tre sono le considerazioni che ispirano il nuovo decreto:
1. in alcune aree del territorio nazionale il virus è da ritenersi insediato e non più eradicabile;
2. per assicurare che il materiale vivaistico non sia contaminato dal virus è necessario prevedere condizioni più rigorose di quelle precedentemente in vigore;
3. al fine di prevenire la diffusione della malattia è necessario incentivare l’uso di materiale con le massime garanzie dal punto di vista fitosanitario, cioè quello certificato.

Le principali novità introdotte sono:
1. le definizioni, per chiarire di cosa si sta parlando;
2. il fatto che i monitoraggi vengano eseguiti conformemente agli standard tecnici definiti dal Servizio fitosanitario centrale, non più quindi secondo i criteri stabiliti da ciascun Servizio fitosanitario regionale;
3. che sulla base dei risultati dei monitoraggi i Servizi fitosanitari regionali debbano definire lo stato fitosanitario del territorio, delimitando le “aree contaminate” (il campo o il vivaio in cui è stata accertata la presenza del virus, il cosidetto “focolaio”), le “zone tampone” (zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un’area contaminata o fra una zona indenne e una zona di insediamento) ed eventualmente le “zone di insediamento” (il territorio dove il virus è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da renderne tecnicamente impossibile l’eradicazione);
4. l’istituzione delle zone di insediamento nelle regioni in cui la malattia è largamente diffusa consentirà ai Servizi fitosanitari regionali di concentrare i propri sforzi nelle “zone tampone” e nelle “zone indenni”, in modo da contenerne l’ulteriore diffusione e solvaguardare l’attività vivaistica, nell’interesse dei produttori agricoli;
5. nelle aree contaminate ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV deve essere estirpata senza necessità di ulteriori analisi, le piante per le quali é stata prescritta l’estirpazione devono essere capitozzate o disseccate, in modo tale da impedire l’emissione di polloni, entro 15 giorni dalla data di notifica della prescrizione ufficiale ed estirpate per intero entro l’inizio della stagione vegetativa successiva;
6. i Servizi fitosanitari regionali debbono disporre l’estirpazione dell’intero campo quando la percentuale di piante sintomatiche è uguale o superiore al 10%, tale misura può essere applicata anche in presenza di percentuali inferiori;
7. viene vietato il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee suscettibili presenti nelle aree contaminate, nelle zone di insediamento e nelle zone tampone, tranne che tale attività sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house» e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 100 metri. Tale distanza può essere ridotta fino a 20 metri quando l’assenza di PPV nell’area sia stata confermata da uno specifico controllo definito dal Servizio fitosanitario ed effettuato con oneri a carico del produttore su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 100 metri;
8. nelle zone tampone e nelle zone di insediamento è vietato l’esercizio dell’attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al virus PPV, fatto salvo che tale attività non venga svolta in «screen-house», alle stesse condizioni previste per il prelievo del materiale di moltiplicazione;
9. i nuovi campi di produzione vivaistica, di norma collocati nelle zone indenni, devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee suscettibili; tale distanza può essere ridotta fino a 20 metri a condizione che l’assenza di PPV nell’area sia confermata da uno specifico controllo definito dal Servizio fitosanitario ed effettuato con oneri a carico del produttore su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 300 metri;
10. in caso di produzione di varietà locali, il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare, sotto controllo ufficiale, l’autoproduzione, l’attività vivaistica e l’allevamento di piante madri, all’interno di zone di insediamento e di zone tampone;
11. per la produzione di piante di drupacee in vivaio deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006 o portainnesti ottenuti da seme. E’ tuttavia consentito utilizzare innesti non certificati a condizione che le piante madri da cui si preleva il materiale si trovino in aree indenni, siano dichiarate al Servizio fitosanitario regionale, siano singolarmente contrassegnate e controllate con ispezioni visive ed analisi di laboratorio a cura e spese del vivaista e che il vivaista invii al Servizio fitosanitario regionale competente, prima del prelievo, i risultati delle analisi di laboratorio, nonché la quantità di materiale di moltiplicazione che intende prelevare da ciascuna pianta madre contrassegnata;
12. i costitutori di nuove varietà di drupacee, prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di moltiplicazione selezionato, devono controllare le piante madri, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale e devono inviare ai Servizi fitosanitari competenti i risultati delle analisi di laboratorio previste;
13. qualora nei campi di piante madri si riscontri la presenza di PPV, oltre alla istituzione dell’area contaminata, si dovrà procedere alla distruzione delle piante presenti in vivaio ottenute con materiale prelevato dalle piante risultate infette;
14. i vivaisti e gli agricoltori che utilizzano materiale di moltiplicazione proveniente da altri Paesi, devono darne comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente;
15. l’autoproduzione effettuata dagli agricoltori è consentita esclusivamente utilizzando materiale di moltiplicazione certificato, fatta salva la deroga concessa per la produzione di varietà locali;
16. qualora in un vivaio si riscontri la presenza di PPV le piante appartenenti al lotto risultato infetto devono essere distrutte. Per il restante materiale di propagazione presente nel vivaio é sospesa l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante CE fino alla dichiarazione ufficiale di eradicazione dell’area contaminata. Tuttavia i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare lo spostamento o la commercializzazione delle restanti piante presenti in vivaio verso zone di insediamento del virus PPV, a condizione che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati dal Servizio fitosanitario regionale abbiano dato esito negativo;
17. nel caso in cui un vivaio, precedentemente costituito, venga a trovarsi all’interno di una zona tampone, per tutte le piante e tutti i materiali di moltiplicazione di drupacee presenti nel vivaio è sospesa l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante CE fino all’eradicazione dell’area contaminata. Tuttavia anche in questo caso i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare lo spostamento o la commercializzazione delle piante verso le zone di insediamento del virus PPV o verso zone per cui i servizi fitosanitari del territorio di destinazione e di confine interessati, abbiano dato parere favorevole, a condizione che nel vivaio di produzione e nel raggio di 300 metri dallo stesso non vi siano piante infette e che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati dal Servizio fitosanitario regionale, abbiano dato esito negativo, oppure che la coltivazione delle drupacee sia stata effettuata in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house»;
18. al di fuori delle zone di insediamento è fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di PPV. L’obbligo vale anche per le ditte che commercializzano, le industrie di trasformazione e gli incaricati delle attività di certificazione qualitativa sui prodotti ortofrutticoli, nonché per i laboratori pubblici e privati, ivi compresi quelli di ricerca, che accertino la presenza di PPV;
19. il materiale vivaistico in produzione al momento dell’entrata in vigore del decreto, potrà essere commercializzato entro due anni, cioè fino al 10 ottobre 2011, nel rispetto delle disposizioni preesistenti e previa autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale;
20. Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l’economia di una zona agricola, possono stabilire misure di sostegno alle aziende frutticole e vivaistiche alle quali é stata prescritta dal Servizio fitosanitario l’estirpazione o la distruzione obbligatoria a causa della presenza di PPV.
 
A cura di:
A. Contessi, V. Vicchi, A.R. Babini
Servizio fitosanitario regionale – Regione Emilia Romagna