La direttiva 2005/72/CE del 21 ottobre 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 ottobre, ha notificato una delle decisioni più attese dall’intero comparto fitoiatrico: l’approvazione europea del popolare fungicida di contatto Mancozeb, indiscutibilmente uno dei principi attivi più utilizzati nel mondo.
Assieme allo storico fungicida introdotto alla fine degli anni ’50 da Rohm and Haas (ora Dow Agrosciences) e Du Pont, sono stati approvati altri due fungicidi ditiocarbammati (Metiram e Maneb) e due insetticidi fosforganici (Clorpirifos e Clorpirifos metile), tutti principi attivi molto importanti che però hanno avuto la sfortuna di comparire assieme al Mancozeb, che per la sua popolarità ha monopolizzato la scena.
Mancozeb: anche in questo caso la valutazione della documentazione presentata ha evidenziato alcune criticità che, nel caso del ditiocarbammato, riguardano: destino e comportamento ambientale (protezione delle acque sotterranee), esposizione dei consumatori attraverso la dieta, protezione di uccelli, mammiferi e artropodi. Entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva (1° luglio 2006) i notificanti dovranno anche presentare studi complementari su mammiferi, uccelli e di tossicità per lo sviluppo.
Maneb è un fungicida ditiocarbammato simile al mancozeb, introdotto da Du Pont e Rohm and Haas (ora Dow Agrosciences). Pur essendovi autorizzazioni per i trattamenti alla parte aerea delle piante, in Italia il prodotto è principalmente utilizzato per la concia delle sementi. Le criticità emerse dall’analisi del dossier riguardano, come il mancozeb, la protezione delle acque sotterranee, protezione di uccelli, mammiferi e artropodi. Entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva (1° luglio 2006) i notificanti dovranno anche presentare studi complementari su mammiferi, uccelli e di tossicità per lo sviluppo.
Ultimo, ma non meno importante (last but not least), della serie di fungicidi ditiocarbammati di cui l’Italia ha svolto il ruolo di paese relatore, il Metiram è un fungicida ditiocarbammato introdotto nel 1958 da Basf, utilizzato in applicazioni alla parte aerea e nella concia delle sementi. Le criticità sono esattamente le stesse degli altri due ditiocarbammati, così come la necessità di presentare studi complementari entro il 1° luglio 2008.
La Spagna ha invece svolto il ruolo di paese relatore per i due insetticidi fosforganici Clorpirifos e Clorpirifos-metile, introdotti da Dow Chemical (ora Dow Agrosciences) rispettivamente nel 1965 e nel 1966. La popolarità internazionale del Clorpirifos nel campo degli insetticidi fosforganici è molto elevata, anche se probabilmente non ha mai raggiunto quella del fungicida appena descritto. Il clorpirifos ha subito una recente revisione negli Stati Uniti dove, contrariamente a quanto si verificava in Europa, era utilizzatissimo nel campo domestico e civile.
Gli impieghi civili della sostanza sono stati drasticamente limitati sia negli Stati Uniti che in Italia, mentre gli impieghi agricoli, nonostante la ben nota difficoltà incontrata dagli insetticidi in generale e dai fosforganici in particolare a rientrare nei severissimi parametri tossicologici e ambientali europei, hanno positivamente concluso la revisione comunitaria. Le criticità riscontrate per clorpirifos e clorpirifos metile riguardano la protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio e sono stati richiesti studi complementari su uccelli e mammiferi da presentare entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva (1° luglio 2006).
Riassumendo, per tutti i principi attivi appena descritti gli Stati membri dovranno:
- regolarizzare entro il 1° gennaio 2007 le registrazioni nazionali dei formulati contenenti le sostanze appena autorizzate. La regolarizzazione riguarda solamente l’accesso al dossier della sostanza attiva e l’eliminazione di quelle autorizzazioni concesse per attività (ad esempio fungicida) diverse da quelle riportate nella direttiva di iscrizione;
- verificare che i notificanti abbiano trasmesso alla commissione entro il 1° luglio 2008 gli studi complementari richiesti, pena (deduciamo, ma non è riportato dal provvedimento) la possibile revoca delle autorizzazioni appena regolarizzate;
- Valutare e prendere entro il 30 giugno 2010 appropriate decisioni sui dossier che i titolari delle registrazioni regolarizzate dovranno presentare a sostegno dei formulati contenenti queste sostanze da sole o in associazione con altre che risulteranno anch’esse iscritte nell’allegato 1 della direttiva 91/414 alla data del 30 giugno 2006.
I titolari delle autorizzazioni in Italia dovranno invece presentare al Ministero della Salute, (sembra dedurre entro il 1° luglio 2006 ma non espressamente rikportato), dimostrazione dell’accesso al dossier europeo delle sostanze. In mancanza di questa documentazione medesimo dicastero non potrà che revocare le autorizzazioni non supportate e in questo caso la decorrenza della revoca sarà il 1° gennaio 2007.
Osservando gli ultimi provvedimenti pubblicati, i termini di smaltimento scorte che vengono concessi, non disciplinati a livello comunitario, non sono molto lunghi: appena 6 mesi per commercio e utilizzo.
Vista la stagionalità dell’utilizzo di tutti i fitofarmaci, un’accurata pianificazione degli acquisti non potrà prescindere da una verifica dell’effettiva possibilità del titolare della registrazione di scongiurarne la revoca, informazione ottenibile ben sei mesi prima della revoca stessa.
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Fonte: Agronotizie