“Grazie al decreto milleproroghe convertito in legge al Senato, avremo a disposizione uno strumento in più per aiutare le piccole aziende agricole, sulle cui spalle poggia l’agricoltura identitaria dei nostri territori. Con questo provvedimento abbiamo garantito, in particolare, la copertura finanziaria di 40 milioni di euro per il 2010, che serviranno a consolidare le strutture aziendali agricole ampliandone la dimensione coltivabile. Tutto questo contribuirà a modernizzare il settore e ad attrarre nuovi posti di lavoro, favorendo al contempo quel ricambio generazionale che è necessario per la sopravvivenza della nostra agricoltura. Anche in quest’occasione abbiamo mantenuto l’impegno che avevamo preso con gli agricoltori. Tassello dopo tasselo stiamo componendo quel piano straordinario per l’agricoltura che già in sede di finanziaria avevamo impostato”.
Con queste parole il ministro al Mipaaf Luca Zaia ha commentato la conversione in legge, avvenuta oggi da parte dell’Assemblea del Senato della Repubblica, del decreto-legge 30 dicembre 2090, n.194 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (il cosiddetto proroga termini).
Particolare rilevanza per l’agricoltura, l’articolo 2, comma 4-bis del provvedimento, che ha come obiettivo, appunto, il consolidamento delle strutture aziendali agricole attraverso il miglioramento della dimensione delle superfici utilizzate, la cui entità media vede le imprese italiane collocarsi al di sotto della media delle imprese agricole europee, anche in conseguenza della contenuta estensione dei terreni destinati all’uso agricolo.
La norma finalizza l’agevolazione a chi svolge l’attività agricola in via professionale in coerenza alle recenti normative.
Rispetto alla norma previgente, introdotta nel 1954 e prorogata sino al 31 dicembre 2009 (articolo 2, comma 8, della legge n. 203/08), la disposizione circoscrive le agevolazioni fiscali (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di 168 euro ciascuna, ed imposta catastale nella misura proporzionale dell’1%) esclusivamente ai soggetti che dimostrano di svolgere attività agricole secondo i requisiti di professionalità previsti dalla normativa di riferimento e di avere attiva una posizione previdenziale ed assistenziale.