Era in realtà già obbligatorio da oltre 10 anni per le aziende agricole che hanno applicato le cosiddette «misure agroambientali» (regolamento Cee 2078/92 e Ce 1257/99) o i disciplinari di produzione integrata (ocm ortofrutta, regolamento Ce 2200/96, programmi regionali di assistenza tecnica, ecc.).
Il dpr 290 all'art. 42 contiene le indicazioni essenziali per la tenuta del registro dei trattamenti. Successivamente il Mipaaf ha elaborato la circolare 30-10-2002 «Modalità applicative dell'art. 42 del dpr 23-4-2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita e utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari», che precisa i diversi aspetti applicativi del registro dei trattamenti. La circolare è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 18 alla G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003 ed è inoltre consultabile nel sito del Ministero.

In sintesi il decreto prevede che siano conservati presso le aziende:
- le fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per un anno, nonché i moduli di acquisto che vengono rilasciati dal commerciante per i soli prodotti con classificazione di pericolo: molto tossici, tossici e nocivi;
- un registro dei trattamenti sul quale gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono annotare i trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione.
I dati essenziali che devono essere riportati sul registro dei trattamenti, oltre a quelli anagrafici relativi all'azienda, sono:
- la denominazione della coltura trattata e la sua estensione espressa in ettari;
- le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
- la data del trattamento, il prodotto commerciale e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

(l'articolo continua nel pdf allegato, dove vengono approfonditi:
- adempimenti
- controlli
- gestione computerizzata del registro)

Tratto da "L'Informatore Agrario" - Supplemento al n. 21/2007