Chissà cosa penseranno gli agricoltori e gli addetti alla filiera nutrizionale del Regno Unito, di fronte all'ennesimo disastro annunciato che si sta consumando nei rimanenti 27 stati membri dell'Unione Europea?

 

Ancora una volta si è messo il carro davanti ai buoi facendo entrare in vigore un Regolamento (il 2019/1009) per larga parte inattuabile per via della mancanza degli ingranaggi del suo sofisticato meccanismo che quando potrà girare a regime sarà forse il fiore all'occhiello dell'Ue ma che adesso sta costringendo tutta la filiera ad adottare degli "stratagemmi", alcuni dei quali avrebbero fatto impallidire i padri fondatori del progetto europeo, per superare il periodo di avviamento, comune a tutte le norme innovative, che speriamo sia il più breve possibile. Ma cosa è successo di così drammatico e quali sono gli stratagemmi da adottare per non incorrere in quai peggiori?

 

Le buone, anzi buonissime intenzioni

Le promesse del regolamento appena entrato in vigore sono quanto di meglio si potesse pensare per l'intera filiera: dopo tanti anni di attesa sono stati normati a livello Ue i concimi organici e i biostimolanti, nell'ambito della strategia a lungo termine dello sviluppo dell'economia circolare per trarre valore anche dagli scarti e dai rifiuti. L'introduzione di queste due categorie ha anche l'obiettivo di sostituire gli energivori e sempre più costosi concimi minerali, con una strategia win/win.

 

L'introduzione di categorie a maggiore valore aggiunto ma con maggiori possibilità di frodi ha comportato la necessità di "alzare l'asticella" introducendo in questo settore il meccanismo della Conformità Ce, adottato con successo per centinaia di migliaia di prodotti, dalle mascherine Ffp2 ai test di gravidanza.
Possiamo considerare questo sistema una via di mezzo dal "quasi nulla" della normativa precedente, con al massimo pochi formulari standardizzati da compilare validi per tutte le tipologie di concime, al sistema di valutazione dei prodotti "normati" per definizione che sono i prodotti fitosanitari e i biocidi, dove occorre produrre solida documentazione e "veri" studi condotti in Glp per dimostrare due cose semplicissime: che il prodotto è sufficientemente efficace e non causa rischi inaccettabili per l'uomo e l'ambiente.
Ma, niente paura, pur con l'obiettivo di "pulire" un settore dove veniva commercializzata "la qualunque", spesso impunemente, i produttori e i consulenti onesti non hanno nulla da temere.


Il meccanismo della Conformità Ce prevede infatti che per le tipologie di prodotto più semplici, per le quali le possibilità di frode sono quasi materialmente impossibili, anche il singolo produttore sia in grado di produrre la documentazione necessaria per dimostrare la Conformità Ce: il cosiddetto "Modulo A" può essere sufficiente e non servono ulteriori documentazioni. Man mano che il tipo di prodotto diventa più "complesso", dove ad esempio non è così semplice dimostrare la sua effettiva efficacia o perché potrebbe costituire un rischio per l'uomo e l'ambiente, allora entra in gioco il meccanismo della valutazione. La buona fede del produttore non è più sufficiente a immettere in commercio un fertilizzante, ma ogni affermazione che si vuole riportare in etichetta deve essere comprovata da prove sperimentali che devono essere valutate da enti - non necessariamente pubblici - che devono giudicare se la documentazione è sufficiente allo scopo.
E qui casca l'asino: mancano ancora moltissime linee guida con cui devono essere condotti gli studi per dimostrare efficacia e sicurezza dei prodotti e soprattutto mancano gli enti che dovranno giudicare la validità della documentazione. Quindi per i prodotti innovativi occorrerà aspettare che questi importantissimi ingranaggi facciano parte dell'ambizioso meccanismo che dovrebbe migliorare l'intera filiera e renderla degna degli standard europei.

 

Quindi abbiamo visto che se uno ha dei prodotti a base di componenti semplici potrà cavarsela con una semplice autocertificazione, ma negli altri casi dovrà cambiare settore? Ecco le pillole di sopravvivenza.

 

Pillola 1: le disposizioni transitorie

Ogni regolamento che si rispetti contiene un articolo con le disposizioni transitorie. In questo caso il testo recita: "Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti che sono stati immessi sul mercato come concimi classificati 'concimi Ce' a norma del Regolamento (Ce) n. 2003/2003 prima del 16 luglio 2022. Le disposizioni del capo V del presente regolamento si applicano tuttavia mutatis mutandis ai suddetti prodotti".


Leggendo l'interpretazione dei più autorevoli esperti del settore, ciò significa che i prodotti e gli imballaggi di cui si poteva dimostrare l'esistenza prima del 16 luglio 2022 possono essere venduti e usati sino al termine delle scorte. Quindi i produttori più previdenti avranno costituito un congruo quantitativo di prodotto con cui superare il difficile periodo di avviamento della normativa.

 

Pillola 2. Normative nazionali

Ed ecco il rimedio che avrebbe fatto impallidire i padri fondatori dell'Unione Europea: incorporare la norma europea abrogata nelle rispettive legislazioni nazionali, in modo che possa continuare anche la commercializzazione di quelle tipologie di prodotto previste dalla vecchia norma ma non dalla nuova (altra assurdità). A mali estremi, estremi rimedi. Quando in Italia la nazionalizzazione sarà completata (si stima ottobre 2022), per commercializzare un prodotto sarà necessario iscriverlo nel registro nazionale.

 

E l'agricoltura biologica?

Sarà oggetto di un prossimo contributo. Stay tuned!

 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento (Ue) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Ue, che modifica i Regolamenti (Ce) n. 1069/2009 e (Ce) n. 1107/2009 e che abroga il Regolamento (Ce) n. 2003/2003