La direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha infatti fissato una rigida scaletta che ha gradualmente proibito la commercializzazione di cosmetici messi a punto con esperimenti su animali condotti con il prodotto finito (11 marzo 2003) o composti da sostanze a loro volta oggetto di sperimentazioni con animali.
Tutti gli esperimenti sono da allora condotti con metodiche alternative, prevalentemente in vitro, senza sacrifici su animali vertebrati.
Alle sperimentazioni più complesse, quelle condotte con esposizione ripetuta e/o coinvolgenti la tossicocinetica delle sostanze, è stato concesso un periodo di 10 anni per l'adozione di tecniche alternative, e quel periodo scadrà appunto l'11 marzo prossimo.
Ovviamente saranno concesse deroghe caso per caso, previa approvazione a livello comunitario.
Senza addentrarci in discussioni troppo specialistiche, alcune riflessioni sono comunque possibili: se da una parte le caratteristiche ricercate nelle sostanze ad attività cosmetica sono radicalmente diverse da quelle che caratterizzano gli agrofarmaci (nati per abbellire i primi, generalmente “born to kill” i secondi), il recente inasprimento delle normative sugli agrofarmaci (regolamento 1107/2009) e la conseguente eliminazione “alla radice” delle sostanze preoccupanti dal punto di vista tossicologico (sostanze Cmr, cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione) stanno facendo avvicinare gli agrofarmaci ai cosmetici, per i quali la proibizione dei cancerogeni e compagnia è avvenuta da tempo.
Ovviamente dovranno essere effettuate tutte le validazioni del caso, ma se si osserva la molteplicità di studi alternativi disponibili (basta visitare il sito http://ecvam-dbalm.jrc.ec.europa.eu/, previa registrazione gratuita), sorprende che almeno gli esperimenti di tossicità acuta sul formulato non siano stati da tempo eliminati.
In particolare quanti animali da esperimento sono stati sacrificati in nome di una migliore classificazione che non rendesse obbligatorio il celebre “patentino”?
E che aumento di sicurezza è stato garantito con l'effettuazione di un test di tossicità acuta orale?
L'esposizione per ingestione degli agrofarmaci non è certo una via comune di avvelenamento accidentale.
Va dato atto alle autorità italiane che da sempre auspicano l'utilizzo di metodologie di classificazione dei formulati diverse dall'effettuazione di esperimenti su animali, lo stesso non avviene però in quegli stati (ad esempio Regno Unito) dove i laboratori sono realtà economiche importanti.
Per saperne di più
- Dal portale del Ministero della Salute: Sperimentazione su animali
- European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM)
- DIRETTIVA 2003/15/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 2003 che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici
- DIRETTIVA 2003/80/CE DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2003 che stabilisce all'allegato VIII bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
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