"Dopo la relazione nella quale abbiamo esposto i numeri dell’associazione e le aspettative di un definito inquadramento degli agromeccanici all’interno del mondo agricolo – spiega infatti Bolis – dalla Commissione Agricoltura è arrivata una forte apertura per risolvere in tempi rapidi la questione».
Accompagnato dal segretario alla Presidenza Enzo Cattaneo e dal coordinatore nazionale Sandro Cappellini, il numero uno di Confai ha auspicato "un urgente intervento legislativo, volto a concretizzare le aspettative della mia categoria, nella convinzione che il completamento della “Definizione e Regolamentazione dell’attività agromeccanica” possa contribuire ad accrescere la competitività delle aziende che rappresento, disincentivare il lavoro sommerso e armonizzare il quadro civilistico-previdenziale di tutti i soggetti che operano nel settore primario".
"La via più breve per dare certezza alla figura dell’imprenditore agro meccanico – argomenta Bolis - risulterebbe esser quella di attribuirgli legislativamente la qualifica di imprenditore agricolo professionale, con l’applicazione del relativo trattamento previdenziale Inps. Ciò eliminerebbe, immediatamente e senza ulteriori specifici provvedimenti, ogni discriminazione tra i soggetti che svolgono attività agromeccanica con la qualifica di imprenditore agricolo e quelli che la svolgono professionalmente ed esclusivamente con l’attuale qualifica di artigiano".
3. All’imprenditore agromeccanico si applica il trattamento previdenziale previsto per l’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) così come definito dall’art.2135 C.C.
4. I lavoratori autonomi di cui al comma 3, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso della qualifica di artigiano, possono mantenere tale qualifica ed il relativo trattamento previdenziale e contributivo, mediante opzione da esprimere non oltre 90 giorni dalla suddetta data.
5. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo, con l’esclusione delle agevolazioni previste per le aziende con sede in zone svantaggiate-montane.
6. L’imprenditore agromeccanico può realizzare opere e fabbricati da adibire all’esercizio dell’attività agromeccanica, anche in tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia in zona agricola sia in altre zone, delle opere e fabbricati da adibire all’esercizio dell’attività agromeccanica, si applicano le disposizioni di cui all’art. 17, comma 3, lettera a) del D.P.R. 380/2001.
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