Il 22 maggio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il regolamento 2024/1342 del 21 maggio 2024, che riguarda i livelli massimi di residuo di deltametrina, metalaxil (che comprende anche l'isomero metalaxil-M) e triflossistrobina nelle derrate alimentari.
Sin qui nulla di particolare: l'adeguamento è dovuto ai risultati della valutazione dei dati confermativi presentati a Efsa nell'ambito della revisione degli MRL (maximum residue level, in italiano limiti massimi di residui LMR) prevista dall'ormai celeberrimo articolo 12 del regolamento 396/2005, uno dei più velleitari della normativa europea in materia di prodotti fitosanitari.
Esso prevede infatti che "entro 12 mesi dalla data di iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414 o dalla data di esclusione di quest'ultimo l'Autorità presenta alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato" (riassumiamo per sintesi) sull'adeguatezza dei limiti massimi di residuo nelle derrate alimentari e proponga eventualmente modifiche al valore e alla definizione (ad esempio includendo eventuali metaboliti nei prodotti da analizzare) di detti limiti.
L'arretrato è immenso e le informazioni che devono presentare sono notevoli e spesso insufficienti per soddisfare le ultime prescrizioni di legge. Così l'autorità chiede alle imprese di presentare i cosiddetti "dati confermativi" per colmare le lacune che ha riscontrato nella prima valutazione.
A questo punto le imprese spesso colgono l'occasione per presentare anche eventuali domande di variazione dei limiti massimi di residuo su derrate importate, che viene valutata assieme ai dati confermativi.
Dopo aver ricevuto i dati, l'Efsa può giudicare che le lacune sono state colmate e quindi trasformare gli LMR da provvisori a definitivi (che non cambieranno più a meno che non cambino i parametri tossicologici sulla base di nuovi studi nel frattempo resi disponibili).
Molto spesso, complice anche la numerosità delle colture in etichetta di certe sostanze attive e le conseguenti derrate coi relativi LMR, le informazioni vengono considerate ancora insufficienti.
Se le lacune riscontrate sono di lieve entità e dalle informazioni disponibili non si evincono rischi per il consumatore, gli LMR vengono mantenuti ma continuano a essere provvisori.
Se invece la valutazione evidenzia un rischio per il consumatore, l'Efsa può suggerire la diminuzione degli LMR al di sotto della soglia considerata sicura, quando esistono prove residui a supporto (di solito effettuate con modalità d'impiego alternative – es. dosaggi più bassi o riduzione del numero di trattamenti oppure allungamento dell'intervallo pre-raccolta) che dimostrano che questo limite può essere rispettato anche nella pratica.
Se non sono disponibili questi studi, all'EFSA non resta che proporre la diminuzione dell'LMR al limite inferiore di determinazione analitica.
Questo porta quasi sempre alla cancellazione della coltura dall'etichetta, a meno che l'impresa non documenti con apposite prove che il limite può essere rispettato. Questo può essere fatto in fase di adeguamento delle etichette al regolamento, quindi in questo periodo.
La criticità che viene considerata maggiormente pericolosa per il consumatore è il superamento della cosiddetta dose acuta di riferimento (ARfD, Acute Reference Dose) che si verifica per quelle sostanze che presentano caratteristiche di tossicità acuta (non tutte le sostanze hanno questa caratteristica, fortunatamente).
La dose acuta di riferimento è quel quantitativo massimo di sostanza che viene assunta in un breve periodo di tempo (tipicamente un pasto o una giornata) e un suo eventuale superamento che potrebbe portare a danni per il consumatore (ovviamente la norma è molto cautelativa e di solito non succede nulla se facciamo una scorpacciata, ma non si sa mai) ha maggiori probabilità di accadere rispetto a quando vi sono criticità di carattere cronico.
Il superamento della dose acuta di riferimento avviene di solito per una singola derrata, mentre problemi cronici riguardano tutta la dieta e quindi le varie componenti possono compensarsi.
Nel caso del provvedimento in questione alcune combinazioni sostanza/derrata (deltametrina su pere, patate e lattughe e tiabendazolo sulle papaie) hanno evidenziato una criticità di tipo acuto e il regolamento prevede il rispetto dei nuovi limiti sin dalla sua entrata in vigore (11 giugno 2024), che si applica anche alle derrate in commercio prima di quella data, che hanno probabilmente subito trattamenti nell'annata scorsa.
Ovviamente, visto il tempo trascorso, difficilmente presenteranno valori di residuo superiori al nuovo limite, ma è un'informazione che è sempre meglio conoscere. È anche probabile che le aziende abbiano già presentato la documentazione che dimostra la sicurezza di quelle combinazioni sostanza attiva / derrata, quindi non traiamo conclusioni affrettate.
Il "giallo"
Nel titolo abbiamo parlato di "giallo" perché il regolamento così come è stato pubblicato è diverso da quanto approvato all'unanimità nella riunione dello Scopaff sezione Residues tenutasi l'1-2 febbraio scorso.
In particolare, è sparito il periodo di 6 mesi che ne posticipa l'applicazione e che serve a tutta la filiera (titolari di registrazione, ditte distributrici, rivenditori, agricoltori, ma anche autorità nazionali) per adeguarsi ai nuovi limiti senza eccessivi traumi.
Sparendo questo periodo cuscinetto in teoria dopo l'11 giugno tutte le etichette dovrebbero essere già adeguate in modo da mettere in grado chi usa il prodotto a rispettare i nuovi limiti, mentre normalmente non è obbligatorio seguire già le nuove prescrizioni nel periodo cuscinetto perché le derrate trattate prima dell'applicazione dei nuovi limiti dovranno rispettare quelli vecchi, ad eccezione delle combinazioni citate, per le quali tuttavia c'è un altro giallo nel giallo: il provvedimento all'articolo 2 sancisce che per le derrate diverse da quelle citate e immesse in commercio prima dell'applicazione del regolamento continuano ad applicarsi i vecchi limiti, dichiarando implicitamente che per le combinazioni citate i limiti entrano in vigore subito, ma all'articolo 3 sancisce che il regolamento entra in vigore l'11 giugno ma si applica sei mesi dopo.
Nella versione pubblicata in Gazzetta sono spariti i sei mesi di periodo cuscinetto, contravvenendo alle aspettative di tutta la filiera e soprattutto delle autorità, che dovrebbero autorizzare la variazione delle etichette in tempi record.
Il lieto fine
Fortunatamente la Commissione europea ha informato con una email inviata alle autorità che si tratta di un refuso e che la rettifica verrà pubblicata quanto prima.
Aggiornamento del 24 maggio 2024: sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea di oggi è stata pubblicata la rettifica annunciata. Adesso l'articolato del regolamento va letto così:
- Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. - Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione prima dell'11 dicembre 2024, fatta eccezione per gli LMR di deltametrina su pere, patate e lattughe e di tiabendazolo sulle papaie. - Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'11 dicembre 2024.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Sito della Commissione Ue sulle riunioni dei comitati
- Regolamento (UE) 2024/1342 della Commissione del 21 maggio 2024 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di deltametrina, metalaxil, tiabendazolo e triflossistrobina in o su determinati prodotti.
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