Risale al luglio del 1998 l'entrata in vigore della prima approvazione europea di una sostanza attiva (azossistrobina, sostanza attiva nuova) utilizzata negli agrofarmaci mentre per l'approvazione della prima sostanza (imazalil) che ha terminato la revisione europea si è dovuto attendere il gennaio del 1999.
Da allora, poco meno di 400 sostanze attive sono state approvate in Europa, e l'Italia e gli altri Stati membri hanno emanato centinaia di provvedimenti in cui “regolarizzavano” i relativi agrofarmaci.

In Italia la procedura di approvazione ha subito nel nel tempo qualche aggiustamento, ma lo schema generale è rimasto invariato.
L'approvazione europea di una sostanza attiva viene notificata ufficialmente con una direttiva pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di solito alcuni mesi prima dell'entrata in vigore. Le autorità nazionali (per semplicità citiamo solo l'Italia) emettono un primo provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, in cui chiedono ai titolari delle registrazioni di agrofarmaci contenenti la sostanza appena approvata di presentare, prima dell'entrata in vigore della direttiva, o una lettera di supporto del titolare del dossier della sostanza approvata o un dossier equivalente.
Questo primo provvedimento contiene già le sanzioni in caso di mancato adempimento (revoca del prodotto), la decorrenza (il giorno stesso dell'entrata in vigore dell'approvazione europea nel caso di presentazione della cosiddetta “lettera di accesso” e sei mesi dopo nel caso di presentazione del dossier alternativo) e il periodo di smaltimento della scorte (solitamente dodici mesi dopo la revoca, ma all'inizio questo termine variava).

Qualche mese dopo, effettuate le opportune verifiche, il ministero pubblica un decreto con la lista degli agrofarmaci revocati. A volte i provvedimenti sono due, il primo elenca le revoche per mancanza di supporto, il secondo, successivo, elenca le revoche degli agrofarmaci supportati da dossier alternativo che non si è rivelato idoneo (in quanto non equivalente o più frequentemente incompleto). Qualche volta (molte) capita che il decreto di revoca, che viene pubblicato ex post, ritardi, anche di molto, e venga pubblicato addirittura quando il periodo di smaltimento delle scorte degli agrofarmaci revocati è già scaduto.
Questi inconvenienti, purtroppo sempre più frequenti, hanno indotto Compag, la Federazione nazionale commercianti prodotti per l'agricoltura, a ricorrere al Tar in quanto causano notevoli problemi dal punto di vista logistico e possono anche originare sanzioni per i commercianti.

I recenti provvedimenti riguardanti il rame e lo zolfo, anch'essi pubblicati dopo la scadenza del periodo di smaltimento scorte, hanno messo in crisi gli organismi di certificazione del biologico, che improvvisamente sono venuti a conoscenza di aver consentito l'utilizzo di mezzi tecnici che non potevano essere commercializzati e tantomeno utilizzati, né in agricoltura convenzionale, né a maggior ragione in biologico.

Forse l'esito del citato ricorso al Tar potrà sanare anche formalmente questo tipo di situazioni, ma un piccolo trucco per il futuro esiste: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto, chiaramente indicato su tutte le etichette, è perfettamente a conoscenza dello stato registrativo e della sua eventuale revoca e, nel caso in cui non sia in grado di presentare la documentazione a supporto, viene a sapere dell'infausto destino del prodotto anche prima delle autorità.

 

Per saperne di più

Compag, ricorso al Tar contro il ministero della Salute

DECRETO 21 aprile 2011 (G.U. n. 114 del 18/05/2011 ) Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 15 settembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

DECRETO 15 Settembre 2009 (G.U. n. 289 del 12/12/2009 ) Inclusione delle sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2009/37/CE della commissione del 23 aprile 2009.

DECRETO 21 aprile 2011 (G.U. n. 114 del 18/05/2011 ) Elenco dei prodotti fitosanitari a base di zolfo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 11 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. PDF di 294 Kb

DECRETO 11 Dicembre 2009 (G.U. n. 74 del 30/03/2010 ) Inclusione delle sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commssione del 25 giugno 2009.