La presenza sul mercato europeo di mangimi recanti in etichetta riferimenti all'agricoltura biologica, ma che invece vengono prodotti in modo tradizionale ha convinto la Commissione europea a modificare il regolamento 2092 del 1991 per tutelare maggiormente i produttori corretti.
Sulla GUCE L31 del 6 febbraio 2003 è stato pubblicato il regolamento 223/2003 della Commissione, che introduce criteri precisi per la produzione e l'etichettatura dei mangimi per agricoltura biologica.
In particolare, sull'etichetta dei mangimi si potrà scrivere "da agricoltura biologica" quando almeno il 95% della sostanza secca del prodotto è costituita da materie prime per mangimi ottenuti da agricoltura biologica, mentre in tutti gli altri rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento 2092/91 sarà possibile indicare solamente "può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91".
Tutte le altre diciture che richiamano l'agricoltura biologica in modo più o meno fantasioso sono proibite. Il provvedimento ha anche un allegato tecnico che disciplina le procedure di controllo e verifica delle unità di produzione dei mangimi e, per la prima volta, prevede che tutte le procedure si fondino sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) già ampiamente prescritto nei settori alimentari.

Come consueto il regolamento prevede un periodo di tempo prima della sua definitiva entrata a regime: i marchi dei prodotti non conformi al regolamento potranno essere utilizzati sino al 1° luglio 2006, a patto che il loro deposito sia anteriore al 24 agosto 1999 e che al marchio sia accompagnata un'indicazione chiara che il prodotto non è conforme al metodo di produzione biologico previsto dal regolamento CEE 2092.
In caso contrario i prodotti devono essere rimossi dal mercato quanto prima.