Molte sono le colture su cui permangono dubbi circa gli impieghi di prodotti fitosanitari. Una di queste è sicuramente la "fragolina di bosco" le cui piante appartengono alla specie Fragaria vesca, spontanea in molte aree silvestri italiane ed europee (da cui l'appellativo "di bosco"), che si distingue enormemente dalla fragola comune (Fragaria X ananassa) per le dimensioni del frutto, la consistenza, il sapore, l'aroma nonché l'impiego finale: mentre la fragola è per lo più consumata fresca e nell'industria per la  trasformazione in purea, la fragolina è utilizzata prevalentemente in pasticceria per la preparazione e guarnizione di dolci e nell'industria per la preparazione di confetture e yogurt.

La coltura della fragolina di bosco è diffusa in quasi tutta Italia ma soprattutto in alcuni areali particolarmente vocati della Sicilia, del Piemonte, del Trentino, della Campania e del Lazio.  La coltivazione è praticata quasi esclusivamente in serra e per una superficie di circa 100 ettari, con la varietà "Regina della valli" che la fa da padrone sia al Nord che al Sud.

Sono in molti, tecnici ed agricoltori, a pensare, erroneamente, che questa coltura sia, dal punto di vista fitosanitario, equiparabile alla fragola.  In passato, quando ad essere in vigore era il  decreto 27/8/2004 del Ministero della Salute (G.u. n. 292 del 14/12/2004) dove nell'allegato 1 veniva fatta la netta distinzione tra "fragole (escluse le fragole selvatiche)" e "fragole di bosco", queste ultime annoverate nel sottogruppo denominato bacche e frutti selvatici, le fragoline di bosco potevano essere, senza non qualche perplessità, assimilate alle fragole  poiché non veniva fatta distinzione in base alla specie botanica ed adducendo l'alibi che un prodotto ottenuto da coltivazione non può essere considerato un frutto selvatico. 

Con il  reg. Ce 178/2006, attualmente in vigore, lo scenario muta completamente, in quanto, "fragola" viene denominata in maniera precisa e puntuale il frutto della specie Fragaria X ananassa. Le fragoline di bosco, dunque, vengono relegate d'ufficio nella categoria "altra piccola frutta e bacche" alla voce "altri". 

Sebbene tale classificazione possa sembrare del tutto formale, le ripercussioni pratiche sono pesanti: per esempio, alla luce del recente reg. Ce 149 del 29/1/2008 che norma ed armonizza a livello europeo i limiti massimi dei residui di prodotti fitosanitari ammessi sui prodotti alimentari e sui mangimi e che entrerà in vigore dal 1 Settembre 2008, sulle fragoline di bosco, tranne rare eccezioni, gli Rma sono quasi tutti pari a 0,01 ppm. 

Residui a parte, il reale problema è quello degli impieghi ammessi: attualmente sulla coltura "fragola di bosco" ci risulta ammesso dal ministero della Salute il solo p.a. spinosad.


Ma il vero paradosso risiede nella denominazione stessa della coltura: si chiama veramente "fragola di bosco" la coltura che si ottiene dalla coltivazione della specie Fragaria vesca?Fragoline di bosco

Nel 2006 un'azienda produttrice si vedeva recapitare dal Corpo Forestale dello Stato un verbale sanzionatorio dell'ammontare di 6.000€ per violazione degli artt. 2 e 18 della legge 109/92  quelli, cioè, relativi alla cosiddetta "pubblicità ingannevole". L'azienda era rea di aver etichettato il proprio prodotto con la dicitura "fragoline di bosco" cosicché un consumatore, ritenendosi ingannato, aveva sporto denuncia  perchè quel prodotto non proveniva dai boschi ma da coltivazione. Lo stesso verbale veniva recapitato al supermercato dove il prodotto era stato messo in vendita il quale si rivaleva ancora sul produttore. L'azienda fece ricorso e la vicenda non è ancora conclusa, ma nel frattempo, per evitare ulteriori sanzioni, si è vista costretta a cambiare la denominazione del prodotto in etichetta in "fragoline" non potendo ovviamente, per quanto finora detto, chiamarlo "fragole".

Poniamo quindi il caso, altamente probabile, che l'azienda in questione si trovi nella necessità di eseguire un trattamento contro i tripidi con un prodotto a base di spinosad registrato su "fragola di bosco". Sta violando la legge?

Ricordando che la Fragaria vesca è suscettibile alle medesime avversità che affliggono la specie affine Fragaria X ananassa tra le quali ricordiamo il tripide occidentale, il ragnetto rosso bimaculato, afidi, mosca bianca e oidio che pongono forti limiti alla produzione, ci auguriamo che per il prossimo futuro la Comunità Europea presti una maggiore attenzione alla classificazione delle colture e dei prodotti agricoli minori e che ci sia, a tal proposito, armonizzazione anche tra i ministeri italiani competenti per evitare incomprensioni ed ambiguità talora molto onerose per gli agricoltori. Inoltre, è sempre più forte la richiesta, alle aziende produttrici di agrofarmaci, di investire maggiormente nella registrazione di prodotti sulle colture minori.

 

Invitiamo i lettori a segnalare eventuali casi analoghi relativi ad altre colture

 

A cura di Pierluigi Pugliano - agronomo
SOLE società cooperativa agricola – Parete (CE)

Pierluigi Pugliano è socio di Antesia, l'Associazione Nazionale Tecnici Specialisti In Agricoltura
I soci di Antesia sono dottori agronomi e forestali, periti agrari, agrotenici, tecnologi alimentari che svolgono assistenza tecnica agronomica a centinaia di produttori agricoli e agroalimentari, svincolati dalla vendita di qualsivoglia prodotto materiale alle aziende agricole. Antesia contribuisce alla formazione dei soci ed al loro continuo aggiornamento, promuovendo il reciproco scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze di campo. Se vuoi conoscere le iniziative di Antesia, vai su www.antesia.it. Se vuoi diventare socio di Antesia, vai su www.antesia.it.