Abbiamo raccolto una serie di domande emerse durante e immediatamente dopo la procedura di riclassificazione dei prodotti fitosanitari. Speriamo  possano essere utili.

 

 

  1. Perché la riclassificazione?
    La riclassificazione dei prodotti fitosanitari si è resa necessaria per ottemperare a una direttiva Europea (99/45 del 31 maggio 1999) che ha armonizzato le differenti regolamentazioni nazionali e ha equiparato i prodotti fitosanitari agli altri preparati pericolosi.

     

  2. In due parole, cosa cambia?
    La classificazione secondo i nuovi criteri si riferisce alle proprietà intrinseche del preparato, cioè al PERICOLO e non al RISCHIO. L’esempio che viene sempre citato riguarda i prodotti pericolosi per inalazione in differenti forme fisiche. Secondo la vecchia normativa e, aggiungiamo noi, il buon senso, ai fini della tossicità inalatoria un prodotto veniva considerato in modo diverso se formulato in polvere oppure in compresse: le compresse sono infatti molto più difficili da inalare delle polveri. Secondo la nuova norma non c’è differenza: il pericolo è lo stesso ma il rischio è evidentemente diverso. Non si tiene conto, in altre parole, delle condizioni d’uso. Viene introdotta la classificazione ambientale e il nuovo meccanismo di calcolo è, in generale, più penalizzante.

     

  3. Quali prodotti interessa?
    Di fatto TUTTI gli agrofarmaci. La direttiva 99/45 interessa solo i preparati pericolosi, e anche quelli non pericolosi che contengono sostanze pericolose. Tuttavia, almeno secondo la nostra interpretazione, il D.L. 14 Marzo 2003, n° 65 che ha recepito il provvedimento comunitario prevede che TUTTI i prodotti fitosanitari debbano riportare in etichetta la frase: "Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso".

     

  4. Che fine fanno i prodotti con la vecchia etichetta?
    I prodotti finiti con vecchia etichetta presenti nel magazzino del produttore possono essere venduti ai rivenditori sino al 30 gennaio 2006. I prodotti già in commercio, presenti ad esempio nel magazzino del rivenditore potranno essere venduti e impiegati sino al 30 gennaio 2007.

     

  5. E’ ancora possibile produrre formulati con la vecchia etichetta?
    No, dal 1° ottobre 2005 è consentito produrre solamente con la nuova etichetta.

     

  6. Ho scaricato da internet il Comunicato del Ministero della Salute relativo alla riclassificazione prodotti fitosanitari (GU 233 del 6.10.2005) con tutte le nuove classificazioni, ma mancano molti prodotti. Sono stati tutti revocati?
    No. Il provvedimento non comprende quei prodotti per i quali il Ministero aveva già emesso un provvedimento di autorizzazione.

     

  7. Nel comunicato precedente non sono presenti le etichette. Quando verranno pubblicate?
    Dal 2006.

     

  8. Ho in mano una confezione di un prodotto fitosanitario. Come faccio a capire se l’etichetta è aggiornata con l’ultima normativa?
    Se riporta la classificazione ambientale, l’etichetta è sicuramente conforme alla nuova normativa. Se non si trova la frase "Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso" trattasi sicuramente di etichetta “vecchia”, mentre non è vero il contrario, in quanto per molti formulati (ad esempio quelli contenenti Alaclor, Carbaril, Daminozide, Diuron, Fention1, Fosfamidone1, Linuron, Monocrotofos
    1, Simazina1 e Tiofanato Metile) questa frase era già in vigore nel 2001, in occasione di una precedente riclassificazione. Se il prodotto non ricade in queste casistiche, occorre verificare con il rivenditore o il titolare della registrazione, in quanto la semplice consultazione del comunicato del 6 ottobre non permette un agevole controllo, in quanto il documento riferisce solamente i numeri delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza, che salvo poche eccezioni non compaiono nell’etichetta, che ne riporta invece la dicitura integrale. Sui siti internet di molti produttori e su www.fitogest.com sono normalmente pubblicate le etichette aggiornate.

     

  9. Ho in mano un’etichetta riportante la frase “Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.” Come faccio a usare il prodotto senza disperderlo nell’ambiente?
    La frase citata è la S61, che normalmente compare assieme alla S60 (Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi). Presa da sola può trarre in inganno l’utilizzatore, ma si riferisce ovviamente alla gestione del prodotto nell’impossibilità di usarlo come prescritto in etichetta.

     

  10. Sono un agricoltore. Se compro un prodotto con vecchia etichetta, sino a quando potrò usarlo?
    Sino al 30 gennaio 2007. Dopo quella data non sarà possibile utilizzarlo, anche applicando le prescrizioni riportate nelle etichette aggiornate. La procedura di riclassificazione ha infatti ottemperato anche alla direttiva 2003/53/CE, consentendo la sostituzione dei nonilfenoli etossilati, composti indagati per le loro conseguenze sul sistema endocrino, con altri più sicuri. Per questo motivo è stato fissato un termine preciso oltre il quale i prodotti con vecchia etichetta non potranno più essere impiegati.

     

  11. Se mi rimane del prodotto con la vecchia etichetta dopo il 30 gennaio 2007, cosa posso fare?
    La normativa attuale non prevede questa casistica, o meglio, per esclusione non rimane che lo smaltimento come rifiuto pericoloso, fatte salve eventuali proroghe o atti di diverso genere successivi alla pubblicazione di questo articolo.

     

  12. Su di un’etichetta ho trovato la seguente frase: Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Cosa vuol dire?
    E’ la nuova traduzione della frase R40: indica che il formulato contiene almeno l’1% di una sostanza classificata con la Categoria 3 di cancerogenesi (cosa vuol dire? Vedi oltre). L’indicazione esordisce con questa sessione di riclassificazione, ma è presente tra i fitofarmaci sin dagli anni ’80 ed era indicata con la frase più rassicurante “Possibilità di effetti irreversibili” che adesso è la traduzione della frase R68 e viene utilizzata per quei prodotti contenenti sostanze classificate con la Categoria 3 di mutagenesi. La Categoria 3 di cancerogenesi, la più blanda, indica sostanze che in studi sperimentali su cavie hanno indotto la formazione di tumori, ma i dati raccolti non sono sufficienti per affermare che potrebbero avere questo effetto anche sull’uomo, in quanto in molti animali da esperimento il meccanismo di formazione dei tumori è diverso da quanto succede nell’uomo. Questa categoria è normalmente transitoria in quanto l’approfondimento degli studi può escludere la pericolosità per l’uomo o al contrario confermarla e portare la classificazione della sostanza in questione alla Categoria 2, che indica composti “che dovrebbero considerarsi cancerogeni per l’uomo” in base ai risultati di sperimentazioni a lungo termine su animali. Nessuna sostanza Cancerogena di categoria 2 (e tantomeno di categoria 1) è usata in Italia nei fitofarmaci. La categoria 1 di cancerogenesi infine indica sostanze per le quali esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione umana alle stesse e lo sviluppo di tumori (guardate questo esempio). La mutagenicità è la capacità di indurre mutazioni genetiche ereditarie negli animali da esperimento e nell’uomo. Il criterio con cui si dividono le sostanze mutagene in categorie è il medesimo della cancerogenesi: Categoria 1: effetti sull’uomo provati, Categoria 2: studi approfonditi su animali indicano che vi sono probabilità che gli effetti vi siano anche sull’uomo, Categoria 3: vi sono sospetti ma con prove insufficienti. Per completezza di informazione concludiamo la panoramica sulle sostanze CMR (Cancerogenesi-Mutagenesi-Riproduzione) descrivendo la classificazione delle sostanze tossiche per la riproduzione, a loro volta suddivise in sostanze che danneggiano la fertilità e sostanze con effetti tossici sullo sviluppo (dette anche teratogene). La Categoria 1 indica sostanze per le quali è stato dimostrato che l’esposizione causa danneggiamenti della fertilità o dello sviluppo del feto nell’uomo (tra queste ultime vi è il classico esempio del Warfarin, ratticida autorizzato in Europa e usato anche come farmaco per le sue proprietà anticoagulanti), la Categoria 2 raggruppa sostanze per le quali risultati di studi approfonditi su animali indicano che vi sono probabilità che gli effetti vi siano anche sull’uomo e la Categoria 3 indica sospetti con prove non sufficienti. Una conclusione rassicurante: il fatto che molte sostanze anche di Categoria 2 o addirittura 1 siano state approvate in Europa indica come l’utilizzo delle stesse secondo le normali pratiche agricole abbia rischi trascurabili.

     

  13. Alcuni prodotti soggetti al “contributo per la sicurezza alimentare” hanno cambiato tipologia di frasi, come mi devo comportare?
    L’ecotassa, entrata in vigore nel 2000 e modificata nel 2001 prevede che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari etichettati con le frasi R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23 debba pagare un contributo del 2% sul fatturato originato dalla loro vendita, cifra destinata al sostegno dell’agricoltura biologica e di qualità. Ai fini dell’individuazione dei prodotti soggetti al tributo fa fede l’etichettatura al momento della vendita.

     

  14. Adesso che la riclassificazione è finita, per quanto tempo possiamo “stare tranquilli”?
    Non per molto. La normativa prevede che ogni volta che viene pubblicato un adeguamento della classificazione delle sostanze pericolose si debba provvedere anche alla regolarizzazione della classificazione dei preparati che le contengono. Uno di questi adeguamenti, il trentesimo, è in dirittura d’arrivo e comporterà variazioni di classificazione per un discreto numero di prodotti chimici, anche nel settore fitosanitario.

     

  15. La nuova classificazione dei prodotti vale solo in Europa?
    Sì. La norma è solo europea ed assicurerà che lo stesso preparato abbia la medesima classificazione ed etichettatura in ognuno dei 25 paesi membri. Quanto questo ambizioso traguardo sia stato raggiunto è presto per dirlo, in quanto non tutti i paesi hanno completato il processo. Negli altri continenti il sistema di classificazione è diverso da quello comunitario. E’ previsto che l’Europa adotti lo standard mondiale GHS (Globally Harmonised System) di classificazione e l’etichettatura dei prodotti pericolosi con gli stessi tempi del progetto REACH, e cioè intorno al 2008. La sua adozione comporterà ancora una volta la rietichettatura di tutti i prodotti, sforzo che sarà ripagato dal vantaggio di una maggior facilità di circolazione delle merci non solo in Europa, ma anche nel Mondo.

     

(1) Ora revocati