Con la Circolare di Agea Coordinamento numero 9304 del 2 febbraio 2026 e pubblicata il 4 febbraio 2026, assumono pieno vigore le norme del Regolamento Omnibus sulla semplificazione della Politica Agricola Comune ovvero il "Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del Regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del Regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni".
Le norme sono di diretta attuazione grazie al "Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/148 della Commissione del 21 gennaio 2026 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1173 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica Agricola Comune".
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Semplificazione degli anticipi maggiorati fino al 2027
A partire dall'annualità 2026 ogni Organismo Pagatore deve predisporre le procedure di pagamento degli anticipi a partire dal 16 ottobre e fino al 30 novembre di ciascun anno. I tassi di anticipazione saranno quelli in deroga, che diventano ordinari per il 2026 ed il 2027: fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e anticipi fino all'85% per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.
Ma c'è anche un'altra novità: non è più necessario attendere un regolamento unionale ad hoc o la successiva circolare di Agea Coordinamento per dare il via alle procedure per gli anticipi. Tali anticipi devono tenere conto delle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, e delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili.
Il principio del controllo unico
Viene introdotto il principio del controllo unico sui beneficiari della Pac, con una sola eccezione "tranne quando le circostanze richiedono un ulteriore controllo al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione". Pertanto, ai fini di ridurre gli oneri per lo Stato Membro e per le aziende, a partire dal 2026 sarà necessario tenere conto di tale principio nell'ambito della selezione del campione di controllo. Inoltre, come indicato in premessa al Regolamento 2025/2649, sulla base dei primi anni di attuazione della programmazione, appare sproporzionato e inutilmente gravoso effettuare controlli in loco su condizioni di ammissibilità già monitorate dai satelliti Sentinel del progetto Copernicus o da altri strumenti di valore almeno equivalente.
Di conseguenza, Agea Coordinamento promuove l'attuazione del principio del controllo unico attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie quali l'Area Monitoring System (Ams) estesa alle superfici ed in particolare le foto georeferenziate; queste ultime possono essere eseguite direttamente dal beneficiario o dal Centro di Assistenza Agricola delegato ed associate alla corrispondente parcella agricola del Piano di Coltivazione Grafico del fascicolo aziendale.
In sostanza, il beneficiario o il Caa delegato può documentare le attività agricole svolte su ciascuna parcella agricola in un contesto di controllo unico attraverso l'utilizzo delle foto georeferenziate. Qualora l'evidenza di quanto rappresentato con le foto georeferenziate sia sufficiente per determinare il rispetto dei criteri di ammissibilità/impegni stabiliti dall'intervento a superficie in questione, gli Organismi Pagatori procedono con il pagamento del relativo aiuto a favore del beneficiario.
La verifica del controllo unico deve comprendere i dati contenuti nel fascicolo aziendale, nel Piano di Coltivazione Grafico, nella domanda geospaziale, negli esiti da Ams e/o in loco, ove disponibili, e nelle foto georeferenziate fornite dal beneficiario (regime di self control). Nel solo caso di situazioni dubbie, l'Organismo Pagatore può chiedere al beneficiario di fornire la documentazione integrativa ovvero di eseguire "puntuali" verifiche in loco, realizzando così l'automazione procedurale del controllo unico nel dossier aziendale.
Esenzioni dai controlli e condizionalità
Al principio generale del controllo unico si affiancano quattro forme di esenzioni dai controlli in loco e dalle sanzioni.
I regolamenti comunitari d'ora in avanti consentono che i beneficiari delle misure a superficie della Pac siano esentati dai controlli se la superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno dichiarata nella domanda geospaziale non supera i 10 ettari.
Tale nuova disposizione è in parziale modifica alla precedente che genericamente parlava di superficie agraria, ma non specificatamente di superficie agraria elegibile a sostegno. A tale esenzione, si affianca anche l'esenzione dalle sanzioni, ove emergano difformità dai controlli effettuati mediante satellite.
Altra esenzione riguarda invece gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata, che vengono esentati da controlli relativi ai requisiti della norma Bcaa 7: quella sulla rotazione delle colture nei seminativi. Anche a tale esenzione si affianca l'esenzione dalle sanzioni ove emergano difformità dai controlli effettuati mediante satellite.
Infine, per razionalizzare il sistema di controllo e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo nel contempo l'efficacia delle verifiche sui requisiti di condizionalità, il legislatore unionale ha ritenuto di concedere maggiore flessibilità nella progettazione dei sistemi di controllo, abrogando l'obbligo del loro riesame annuale e lasciando alla discrezionalità degli Stati membri i fattori da prendere in considerazione nell'analisi dei rischi.
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Semplificazioni nel calcolo dei costi
Novità in vista anche per gli investimenti cofinanziati dalle misure dei Complementi di Sviluppo Rurale: si consente ora espressamente di estendere, anche al Feasr, metodi di calcolo semplificati, quali: costi indiretti, costi del personale e altri costi ammissibili diversi dal personale, calcolati forfettariamente fino al 40% dei costi del personale.
Investimenti, spese non ammissibili in un elenco
Sempre per quanto riguarda gli investimenti cofinanziati dal Feasr, ora gli Stati membri sono chiamati a fare chiarezza sulle così dette spese non ammissibili ad aiuto. Dovranno infatti redigere un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi: acquisto di animali, acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto.
Restano ammissibili gli acquisti di animali finalizzati ad allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali.



















