L'etichettatura digitale dei fertilizzanti su base volontaria sta per diventare realtà. Parlamento e Consiglio Europeo hanno infatti trovato un accordo sulla proposta di regolamento di modifica dell'attuale norma sui fertilizzanti, dopo aver introdotto alcune modifiche per rendere meno impattante il provvedimento sui gruppi più deboli della popolazione, quelli che hanno più difficoltà ad utilizzare i mezzi informatici previsti dal provvedimento per accedere all'etichetta digitale.


Risultano quindi accolte le modifiche che prevedevano un aumento del periodo in cui le etichette dovrebbero essere messe a disposizione gratuitamente al pubblico, 10 anni rispetto agli originali 5

 

Anche le raccomandazioni che l'adozione della nuova tecnologia non comporti eccessivi oneri per le imprese più piccole sembrano essere state accolte: nel comunicato stampa la Commissione Ue ha stimato un risparmio annuo in seguito all'adozione dell'etichettatura digitale di 4500 euro per le piccole e medie imprese e 57000 euro per le imprese più grandi. Soffriranno un po' i produttori di imballaggi, ma se ne dovranno fare una ragione come se la sono fatta i seguaci di Ned Ludd quando sono stati introdotte le macchine tessitrici in Inghilterra nel 1779.


Riassumendo

La proposta finale prevederà quindi:

  1. Introduzione della definizione del QRcode che permette di accedere all'etichetta completa mediante uno smartphone o mezzo equivalente
  2. I fabbricanti possono fornire in formato digitale anche le informazioni identificative del fertilizzante (es. numero di tipo, numero etc.)
  3. I fabbricanti dovranno sottostare ai seguenti obblighi:
    • In presenza di un imballaggio, se il fertilizzante è destinato agli operatori economici esso può riportare anche il solo codice a barre o il QRcode. Sugli imballaggi destinati ai consumatori finali dovranno invece comparire un insieme limitato di informazioni (ad esempio dosi, periodo e frequenza di applicazione, piante e funghi bersaglio dovranno comunque comparire nell'etichetta fisica)
    • In assenza di imballaggio sia per i prodotti destinati agli operatori economici che ai consumatori finali l'etichetta potrà ovviamente essere anche solamente in formato digitale, sotto forma di un codice a barre e/o QRcode nei documenti di accompagnamento del prodotto.
    • I fabbricanti dovranno assicurare che le informazioni in formato digitale siano accessibili gratuitamente per almeno 10 anni, senza necessità di registrazione e che non si traccino i dati del fruitore. Nel caso di malfunzionamento del sistema chi vende il prodotto dovrà fornire gratuitamente le informazioni in maniera alternativa.
  4. Lotta alla contraffazione: nell'etichettatura digitale vengono riposte molte speranze sia per il contrasto alla contraffazione che per assicurare la tracciabilità delle materie prime e dei prodotti finiti.

 

E adesso?

La scheda del provvedimento prevede un voto in plenaria del Parlamento Europeo per metà marzo; se non ci saranno sorprese come si è verificato per il Sur, il Regolamento sugli usi sostenibili dei fitosanitari (non crediamo, questa proposta non va contro gli agricoltori come il Sur) la proposta diventerà un regolamento di modifica dell'attuale norma sui fertilizzanti e verranno concessi i soliti 30 mesi di "warm up" prima che la norma venga applicata.

 

Ricordiamo che l'etichettatura digitale è su base volontaria e quindi chi vuole potrà continuare alla vecchia maniera.

 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
  • Proposta della Commissione Europea per l'etichetta digitale dei fertilizzanti
  • Progetto di relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento Ue e del Consiglio per l'etichetta digitale dei fertilizzanti
  • Comunicato stampa sul raggiungimento dell'accordo sull'etichettatura digitale dei fertilizzanti
  • Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003