Boschi, prati e ruscelli attirano nei weekend una folla variegata di cercatori di funghi, escursionisti e semplici curiosi. Molto spesso, però, questi ambienti non sono terra di nessuno, ma fondi privati, parte integrante dell'azienda agricola o forestale. E queste intrusioni, seppure all'apparenza innocue, possono rappresentare un danno per l'agricoltore. Diretto, quando le persone asportano o rovinano le colture. Indiretto, nel caso in cui facendosi male chiamino in causa il proprietario del fondo.
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Dopo l'articolo dedicato a cani nei campi e curiosi in azienda, diversi lettori ci hanno scritto per raccontare episodi analoghi nei boschi: persone che raccolgono funghi tra gli alberi, turisti che riempiono sacchetti di castagne ed escursionisti che seguono vecchie tracce dentro fondi privati. Queste persone possono entrare in un fondo privato? Come possono essere allontanate? E se si fanno male?
Abbiamo quindi girato i quesiti all'avvocato Stefania Avoni, esperta in diritto agrario che collabora con ConsulenzaAgricola.it. Ne è uscito un secondo capitolo che chiarisce alcuni dubbi.
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Cercatori di funghi e turisti: posso mandarli via?
Domanda: Se un cercatore di funghi o un turista entra nella mia proprietà, posso mandarlo via?
In linea generale nessuno può entrare nella proprietà privata altrui (che sia un cortile, un campo o un bosco) senza un valido motivo e senza il consenso del legittimo proprietario. Un terreno agricolo è a tutti gli effetti proprietà privata, esattamente come un giardino.
Se poi il fondo è delimitato da recinzioni, il legittimo ingresso di terzi senza giustificazione e contro la volontà del titolare può prevedere il reato di ingresso abusivo nel fondo altrui, previsto dall'articolo 637 del Codice Penale. In altre parole, non è solo una mancanza di educazione: può diventare un fatto penalmente rilevante.
Ci sono però dei casi particolari in cui la legge riconosce un valido motivo di ingresso. È il caso, per esempio, di chi deve recuperare un proprio bene (un oggetto smarrito) o un animale sfuggito accidentalmente alla custodia. In queste situazioni interviene l'articolo 843 del Codice Civile, che stabilisce che "il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità".
Questo significa che, di fronte a un cercatore di funghi o a un turista che entra nel bosco senza autorizzazione e senza trovarsi in una delle situazioni appena descritte, il proprietario è pienamente legittimato a invitarlo ad allontanarsi. Se il fondo è recintato, il comportamento del terzo non è solo civilisticamente illecito, ma può assumere anche rilievo penale.
Come allontanare un intruso
Domanda: Se qualcuno entra nella mia proprietà e non vuole allontanarsi, come posso costringerlo ad andarsene?
Se un soggetto entra nella proprietà privata altrui senza consenso e senza necessità di recuperare un proprio bene o un animale sfuggito, la prima cosa da fare è invitare con decisione ma senza violenza ad allontanarsi.
Se la persona si rifiuta, il passo successivo è chiamare le forze dell'ordine (carabinieri, polizia o corpo forestale) perché emettano un ordine di allontanamento immediato e, nel caso, contestino l'illecito. Non si può invece costringere la persona ad allontanarsi con la forza.
Identificare l'intruso (senza violare la privacy)
Domanda: Posso identificare la persona chiedendo i documenti o scattando una foto?
Non è lecito pretendere che il terzo consegni i propri documenti di riconoscimento, né è corretto scattargli una foto con l'unico scopo di identificarlo. Nome, cognome e immagine fotografica sono infatti dati personali tutelati dalla normativa sulla privacy, e il trattamento non può essere lasciato all'iniziativa del singolo proprietario del fondo.
La situazione cambia se l'azienda ha installato telecamere di sorveglianza. Se la telecamera è stata correttamente posizionata e segnalata con apposita cartellonistica, l'eventuale ripresa della persona che entra abusivamente nel fondo non comporta una violazione della privacy. Anzi, quel filmato potrà costituire un importante elemento di prova in caso di contenzioso, proprio perché l'interessato era stato informato della presenza del sistema di videosorveglianza.
Boschi privati: come segnalare il divieto di accesso
Domanda: Come si può segnalare in modo efficace che un bosco è proprietà privata? Non è realistico recintarlo, né appendere cartelli ad ogni albero.
È vero: nella pratica è spesso impossibile recintare un intero bosco o costellarlo di cartelli su ogni pianta. Tuttavia, questo non significa che non si possa segnalare con chiarezza la natura privata dell'area.
Il consiglio è di apporre cartelli ben visibili lungo i margini del bosco e all'imbocco dei sentieri che vi fanno accesso, indicando espressamente che si tratta di "proprietà privata" e specificando il divieto di ingresso.
Una segnalazione chiara e riconoscibile è già sufficiente a informare i terzi del fatto che quell'area non è di libero utilizzo. Da quel momento in poi, chi decide di entrare ugualmente nel bosco lo fa in consapevole violazione del divieto e la sua condotta può integrare una vera e propria violazione di proprietà privata.
In pratica, i cartelli non sono solo un avvertimento, ma anche uno strumento di tutela del proprietario: dimostrano che non c'è una tolleranza del passaggio e che l'accesso è, al contrario, esplicitamente vietato.
Estranei nel bosco che si fanno male
Domanda: Se degli estranei entrano nel bosco e si fanno male, il proprietario del fondo può essere ritenuto responsabile?
In questo caso occorre distinguere due situazioni. Nel primo caso, all'ingresso dell'area boschiva privata e lungo i principali accessi sono stati apposti cartelli chiari di divieto di ingresso. Se, nonostante ciò, un privato cittadino entra nel bosco e rimane ferito lungo un sentiero o in mezzo agli alberi, il proprietario tende a essere esente da responsabilità: il terzo ha violato un divieto espresso e non può pretendere che il titolare del fondo risponda delle conseguenze del suo comportamento.
Nel secondo caso, invece, all'ingresso del bosco non è presente alcuna segnalazione. Il cittadino può allora ritenere ragionevolmente di trovarsi in un'area demaniale o comunque accessibile al pubblico. Perfino quando sa che il bosco è privato, l'assenza di qualunque divieto può essere interpretata come una tolleranza del passaggio da parte del proprietario.
In questo scenario, il titolare del fondo rischia di essere ritenuto responsabile dei danni subìti dai terzi lungo i sentieri segnalati qualora, ad esempio, tali danni derivino da una cattiva manutenzione delle piante ai loro margini: pensiamo a un albero chiaramente pericolante che cade o a grossi rami secchi che pendono sopra il tracciato.
Naturalmente la responsabilità non può estendersi all'intero bosco senza limiti. Più ci si allontana dai margini e dai sentieri, meno è esigibile un controllo costante da parte del proprietario. Nelle profondità del bosco, ciascuno risponde anzitutto del proprio comportamento e delle scelte di percorso.
Resta però un punto fermo: se il titolare del bosco è consapevole dell'esistenza di un pericolo specifico e grave, come una pianta fortemente inclinata verso un sentiero, ha il dovere di intervenire, adottando tutte le misure necessarie per prevenire danni a terzi.
Su questo tema si è espressa anche la giurisprudenza, chiarendo che il passaggio sul fondo altrui costituisce illecito quando contraddice un divieto espresso o una chiara manifestazione di volontà del proprietario. In assenza di divieti, invece, la tolleranza del passaggio comporta un obbligo di mantenere l'immobile in condizioni tali da preservare l'incolumità del passante rispetto ai pericoli imprevedibili.
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