Ogni anno, con l'inizio della stagione venatoria, in molte aree rurali si ripetono le stesse scene: colpi di fucile all'alba, cacciatori che attraversano campi e prati, fuoristrada parcheggiati lungo i fossi, cani che corrono tra filari e capezzagne.
Per chi lavora la terra, la convivenza con la caccia non è sempre facile. C'è chi si chiede se sia legittimo vedere persone armate all'interno dei propri fondi, altri si lamentano per i bossoli sparsi sul terreno e c'è anche chi ha avuto problemi con i cani dei cacciatori che attaccano gli animali da cortile. E non mancano i dubbi: quando un cacciatore può entrare in un terreno privato? Il proprietario ha diritto a una parte della selvaggina abbattuta? Chi deve rimuovere gli animali lasciati a terra?
Per fare chiarezza abbiamo chiesto all'avvocato Stefania Avoni, esperta in diritto agrario che collabora con ConsulenzaAgricola.it. Ne emerge un quadro che definisce in modo piuttosto preciso sia i diritti dei cacciatori, sia quelli dei proprietari dei fondi agricoli.
I cacciatori possono entrare liberamente nei terreni privati?
Il punto di partenza è l'articolo 842 del Codice Civile, che stabilisce un principio molto chiaro: "Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno".
Tradotto in concreto, il proprietario non può vietare la caccia solo perché il terreno è suo, ma può opporsi se ricorre una di queste condizioni: il fondo è considerato chiuso ai sensi della legge sulla caccia oppure sono presenti colture in atto suscettibili di danno.
La Legge n. 157/1992, che disciplina l'attività venatoria, spiega cosa si intende per "fondo chiuso". L'articolo 15, comma 8, considera chiusi i fondi delimitati da:
- muro;
- rete metallica o altra chiusura effettiva di altezza non inferiore a 1,20 metri;
- corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia almeno 1,50 metri di profondità e 3 metri di larghezza.
Se il terreno è così recintato (o chiuso da barriere naturali equivalenti) il proprietario può vietare l'accesso ai cacciatori.
La stessa legge, all'articolo 15, comma 7, precisa quali sono le colture che impediscono l'esercizio venatorio:
- coltivazioni erbacee da seme;
- frutteti specializzati;
- vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto;
- terreni coltivati a soia e riso;
- terreni a mais destinato alla produzione di seme, sempre fino alla data del raccolto.
Su questi appezzamenti il cacciatore non può entrare, proprio perché il rischio di danneggiare la coltura è elevato.
A questo si aggiunge un'ulteriore precisazione: anche quando il fondo non è chiuso e non vi sono colture in atto, il proprietario può comunque vietare l'accesso al cacciatore che non sia munito di regolare licenza di caccia rilasciata dall'autorità competente.
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Selvaggina abbattuta: spetta qualcosa al proprietario del fondo?
No. La legge è molto chiara anche su questo punto. L'articolo 12, comma 6 della Legge n. 157/1992 stabilisce che "la fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata".
Questo significa che, se l'attività venatoria è svolta nel rispetto delle norme (calendario, specie cacciabili, distanze di sicurezza, licenza, eccetera), la selvaggina abbattuta appartiene integralmente al cacciatore che l'ha prelevata, anche se l'abbattimento è avvenuto all'interno di un fondo privato.
Il proprietario del terreno non ha dunque diritto a una quota della selvaggina per il solo fatto che la caccia si è svolta sulla sua proprietà. I suoi diritti si concentrano, piuttosto, sulla possibilità di vietare o limitare l'accesso in presenza dei requisiti di legge e sul diritto di essere risarcito in caso di danni alle colture o agli animali allevati.
Bossoli e carcasse abbandonate: cosa può fare l'agricoltore?
Se il cacciatore lascia a terra dei bossoli o abbandona una carcassa, ad esempio di cinghiale, perché troppo pesante da trasportare, come può intervenire l'agricoltore per chiederne la rimozione? L'abbandono di bossoli o di carcasse sul terreno altrui non è una semplice mancanza di rispetto: integra un vero e proprio reato di abbandono illecito di rifiuti, previsto dall'articolo 255 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
In questi casi il proprietario del fondo non deve limitarsi a lamentarsi del comportamento del cacciatore, ma ha il dovere di attivarsi tempestivamente, per non rischiare di essere considerato corresponsabile, per omissione, nella gestione illecita dei rifiuti.
Se non vuole occuparsi in prima persona dello smaltimento, la prima cosa da fare è contattare immediatamente la Polizia Municipale o i Carabinieri Forestali, segnalando la presenza di resti di animali o altri materiali riconducibili all'attività venatoria. All'esito delle indagini, l'ente competente (di solito il Comune) emette un provvedimento con cui individua il soggetto tenuto alla rimozione dei rifiuti. Se viene identificato l'autore materiale del reato, sarà lui a dover provvedere alla pulizia e allo smaltimento.
Se invece non è possibile risalire al responsabile, la legge prevede che sia il Comune a farsi carico della rimozione, a proprie spese, salvo che riesca a dimostrare che il terreno agricolo versa in uno stato di abbandono. In questa ultima ipotesi, le spese di bonifica possono essere poste a carico del proprietario del fondo, proprio perché la sua incuria avrebbe favorito o reso più probabile l'abbandono dei rifiuti.
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Se il cane del cacciatore uccide galline o altri animali da cortile?
Il fatto che il cacciatore abbia diritto di entrare, alle condizioni viste prima, nel terreno privato per esercitare l'attività venatoria non lo esonera dalla responsabilità per i danni causati dal suo cane agli animali di proprietà dell'agricoltore.
In questi casi trova applicazione l'articolo 2052 del Codice Civile, secondo cui "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
Questo significa che il cacciatore (o la persona che in quel momento ha l'uso del cane) è presunto responsabile del danno: spetta a lui dimostrare, se ne ha motivo, che l'evento è dipeso da un caso fortuito, e non da una cattiva gestione dell'animale.
Per l'agricoltore, invece, è importante documentare il danno (numero di capi uccisi, valore degli animali, eventuali spese veterinarie) e, se possibile, identificare il cacciatore responsabile, anche attraverso l'intervento delle Forze dell'Ordine. Il risarcimento potrà poi essere richiesto in via stragiudiziale o, in mancanza di accordo, davanti al giudice civile.
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