Il nuovo limite entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del relativo regolamento, prevista per settembre 2013, e quindi all'inizio del 2014.
La drastica diminuzione è logica conseguenza della mancata approvazione della sostanza attiva in Europa, avvenuta prima nel 2009 e successivamente confermata nel 2012, dopo che il notificante aveva presentato una nuova domanda di iscrizione in allegato 1 ed essersi avvalso della procedura accelerata prevista dal regolamento 33/2008, la stessa che ha consentito l'approvazione di moltissime altre sostanze attive (ne abbiamo contate 90) supportate da un dossier adeguato.
Nel caso del popolare antiriscaldo, nonostante i due tentativi, il notificante non è riuscito a dimostrare che l'uso del prodotto non costituisce un rischio inaccettabile per i consumatori e in particolare non sono state fornite sufficienti informazioni sulla tossicità di metaboliti della sostanza e sulla possibile formazione di nitrosammine (gruppo che contiene molti comprovati cancerogeni) durante la conservazione della sostanza attiva e durante la trasformazione dei frutti trattati.
Poiché la difenilammina viene applicata solamente in post raccolta, gli investimenti necessari per la preparazione di dossier di questo tipo sono in genere ridotti rispetto a quanto normalmente necessario per un agrofarmaco utilizzato in campo, in quanto la parte ecotossicologica risulta molto semplificata.
In realtà il limite avrebbe dovuto essere abbassato a 0,01 mg/kg (limite inferiore di determinazione analitica per sostanze attive revocate) ma i produttori hanno chiesto e ottenuto un limite temporaneo di 0,1 mg/kg in quanto un valore più basso sarebbe stato tecnicamente impossibile da rispettare per via della contaminazione incrociata dovuta alla presenza della difenilammina nei magazzini, nei macchinari per l'applicazione del prodotto e nei contenitori utilizzati per lo stoccaggio della frutta trattata.
Poiché l'Efsa ha evidenziato che questo limite non comporta rischi inaccettabili per il consumatore, questo valore rimarrà in vigore per almeno due anni, sino alla prossima revisione prevista dal regolamento 396/2005.
L'annuncio della prossima limitazione ha suscitato allarme in molti importatori che potranno eventualmente collaborare con il notificante nel completare le pesantissime lacune del dossier, note sin dal 2008.
Per saperne di più
EFSA. “EFSA - Conclusion on Pesticides: Conclusion Regarding the Peer Review of the Pesticide Risk Assessment of the Active Substance Diphenylamine.” EFSA Journal (January 15, 2009). doi:doi:10.2903/j.efsa.2009.188r.
EFSA. “EFSA - Conclusion on Pesticides: Conclusion Regarding the Peer Review of the Pesticide Risk Assessment of the Active Substance Diphenylamine.” EFSA Journal 10, no. 1 (January 25, 2012): 2486. doi:doi:10.2903/j.efsa.2012.2486.
REGOLAMENTO (CE) N. 149/2008 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell’allegato I del suddetto regolamento
Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (1) Rettifica
COMUNICATO Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva difenilammina (10A07304)
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009 concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 9262]
REG. (CE) n. 33/2008 della Commissione del 17 Gennaio 2008
Bozza del regolamento sui limiti massimi di residuo votato nella riunione dello SCFCAH del 22-23 aprile 2013 (dal sito dell'agenzia inglese CRD). Articolato. Tabelle.