La Corte di Giustizia Europea, lo stesso giorno (4 ottobre) in cui ha emesso la sentenza sui "Paesi sicuri" che tanto sta dividendo l'opinione pubblica, ha pubblicato un giudizio con cui accoglie parzialmente il ricorso presentato dai notificanti del mancozeb, celebre fungicida che manca dai nostri vigneti e frutteti (e non solo) dal 2021 (2022 se consideriamo il periodo di smaltimento scorte concesso agli agricoltori), contro il respingimento della propria istanza di annullamento del regolamento 2020/2087 che ha sancito il mancato rinnovo dell'approvazione UE del citato principio attivo.
Vi siete già persi? Niente paura, ecco un breve riassunto delle puntate precedenti.
Il regolamento di esecuzione 2020/2087 del 14 dicembre 2020 ha sancito il mancato rinnovo dell'approvazione europea del mancozeb, dopo una prima valutazione della Gran Bretagna che per effetto della Brexit ha dovuto passare il testimone (meglio dire la patata bollente) alla Grecia, che ha sostituito il Paese di Oltremanica nel ruolo stato relatore del fungicida, dal ruolo di correlatore che interpretava inizialmente.
Come spesso succede, il giudizio iniziale della prima valutazione operata dalla Gran Bretagna, che proponeva il rinnovo, è stato modificato verso la bocciatura, complice anche l'opinione del RAC (Risk Assessment Committee) dell'Echa che ha sancito la classificazione della sostanza come Tossico per la riproduzione di Categoria 1b.
Il regolamento 1107/2009 ha introdotto nella legislazione Ue dei prodotti fitosanitari i cosiddetti criteri di cut-off (esclusione) e questa classificazione è uno di quelli, che prevedono la bocciatura del prodotto a meno che non si riesca a dimostrare che il suo utilizzo comporta un'esposizione trascurabile per l'uomo e/o l'ambiente, a seconda del tipo di criterio di esclusione interessato. Anche la decisione del RAC, diventata regolamento nel 2021 (2021/849, pubblicato il 28 maggio 2021), è tuttora oggetto di controversie in quanto basata su di uno studio non in GLP del 1980 effettuato sul metabolita ETU e non sul mancozeb e punto nodale dell'intera vicenda.
I notificanti hanno presentato un primo ricorso contro il regolamento di non rinnovo del mancozeb contestando l'accelerazione operata dalla Commissione che ha bruciato le tappe non consentendo al nuovo Stato relatore Grecia di aggiornare la valutazione della Gran Bretagna, cosa che è stata consentita in altri procedimenti – e sono diversi – dove lo Stato relatore è stato sostituito per via della Brexit, e senza aspettare che l'Efsa concludesse la sua valutazione.
Queste accelerazioni, peraltro pienamente consentite dalla norma (la Commissione non è obbligata a tenere conto della conclusione dell'Efsa per proporre un regolamento di non rinnovo, ad esempio) sembrano più collegate alle pressioni delle Ong ambientaliste che alle evidenze scientifiche di criticità (la Gran Bretagna, che ha insegnato a tutti come si valutano i prodotti fitosanitari, dal leggendario PSD all'attuale HSE, aveva proposto il rinnovo). Il primo ricorso è stato respinto con sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2023 e i notificanti hanno prontamente presentato appello alla Corte Europea di Giustizia, che è il secondo e ultimo grado di giudizio della giustizia dell'Unione, che si è pronunciata lo scorso 4 ottobre (vi abbiamo risparmiato i passaggi intermedi – ordinanza – contro ordinanza etc.) accogliendo parzialmente il ricorso dei notificanti e rimandandolo al Tribunale affinché valuti se ciò è sufficiente a modificare il precedente giudizio.
RAC (Risk Assessment Committee)
Su che cosa la Corte Europea di Giustizia ha dato ragione ai ricorrenti?
Al fatto che la decisione di non rinnovare l'approvazione europea del mancozeb sia stata basata sulla classificazione come tossico per la riproduzione di Categoria 1b riportata nel parere del RAC dell'Echa, che diventa applicabile (quindi legalmente vincolante) solo quando diventa regolamento.
In realtà anche questa volta la Commissione non ha compiuto nulla di illegale perché il regolamento 1107/2009 consente di applicare i criteri di esclusione quando una sostanza ha o avrà una determinata classificazione ma il fatto che questo parere fosse basato su studi non glp molto obsoleti (che mai verrebbero accettati a supporto di un'approvazione, ad esempio) e che per accelerare la procedura si sia impedito al nuovo stato relatore di fare il suo lavoro ha fatto propendere per il rinvio al Tribunale.
Il parere del RAC è stato infatti decisivo per la sorte del prodotto, in quanto l'utilizzo del prodotto difficilmente può produrre un'esposizione trascurabile per l'uomo, anche se con le nuove tecnologie ci si avvicina molto.
L'altra motivazione riportata nel regolamento di mancato rinnovo è il rischio per operatori, lavoratori e residenti, eventualità peraltro segnalata anche dal primo Stato relatore che l'aveva giudicata risolvibile a livello di valutazione dei dossier di rinnovo dei formulati da parte degli Stati membri. Moltissime sostanze attive sono state rinnovate con questa formula.
Cosa succede adesso?
Adesso il cerino passa nelle mani del Tribunale che dovrà valutare se non tenendo conto del parere del RAC sulla classificazione del mancozeb rimangono motivazioni sufficienti al mancato rinnovo dell'approvazione Ue del celebre fungicida. Se non saranno risultate sufficienti il regolamento 2020/2087 verrà annullato e il tormentato iter di rinnovo del prodotto dovrà riprendere, magari con la valutazione delle nuove evidenze che a più riprese i notificanti hanno cercato di far prendere in considerazione.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
Leggi l'articolo di AgroNotizie del 22 giugno 2023: Aggiornamento sul mancozeb e sulle autorizzazioni in deroga per emergenza fitosanitaria
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 ottobre 2024. UPL Europe Ltd e Indofil Industries (Netherlands) BV contro Commissione europea. Ricorso – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 – Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 – Ricorso di annullamento. Causa C-262/23 P (In inglese, non è disponibile la versione italiana).
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: AgroNotizie®