In particolare, la legge prevede che vengano sottoscritti entro il 1° aprile 2017 degli accordi quadro fra acquirenti e Organizzazioni di produttori. Questo vale anche per il comparto lattiero.
La Federazione nazionale dei produttori di latte (Fnpl) auspica che il nuovo sistema restituisca il potere agli allevatori.
Ecco, in sintesi, i nuovi elementi introdotti con la Legge Sapin 2.
L'istituzione di un accordo quadro
A conclusione di un nuovo contratto o di una revisione parziale di un contratto, i negoziati saranno definiti entro i confini di un accordo quadro. Questi negoziati saranno un prerequisito per ogni firma.
L'accordo quadro fornisce i mezzi per negoziare collettivamente le clausole relative ai volumi o al prezzo.
Un prezzo del latte nei contratti
Una stima del prezzo del latte pagato ai produttori sarà inclusa nei contratti tra caseifici e supermercati. Quindi, si tratta di un modo per dare più potere all'industria a valle, spera la Fnpl.
E' utile riproporre l'esempio indicato da André Bonnard, segretario generale della Federazione nazionale dei produttori di latte. "Se la distribuzione vuole pagare ai produttori un prezzo di 3,80 euro il camembert anzichè 4 euro, il fornitore può eccepire il fatto che, se dovesse vendere a 3,80 euro, avrebbe dovuto ridurre il prezzo del ritiro del latte da 34 a 30 euro al litro".
Promozioni limitate
Per non mettere in pericolo il valore dei prodotti lattiero caseari, è stato fissato un tetto massimo di sconto del 30% al massimo.
Un provvedimento che vieterà il sistema della scontistica eccessiva, massicciamente diffusa per i grandi marchi.
Una multa per i conti non pubblicati
La Legge Sapin 2 stabilisce una sanzione pecuniaria pari al 2% del fatturato giornaliero, in caso di rifiuto dell'industria di pubblicare i loro risultati.
L'accordo quadro
L'accordo quadro con le Op dovrà obbligatoriamente comprendere: le disposizioni che compaiono nei contratti individuali, come durata, volume da consegnare, modalità di raccolta, determinazione del prezzo, fatturazione, revisione e rescissione del contratto e i casi di forza maggiore; la quantità totale, la ripartizione per produttore e la qualità del prodotto da consegnare da parte dei componenti della Op; le modalità di cessione dei contratti da parte dei produttori; le regole di funzionamento delle relazioni tra l'acquirente e l'Op, con particolare riferimento alle modalità e alla periodicità delle negoziazioni sui volumi e il prezzo.
Un altro cambiamento riguarda le modalità di fissazione del prezzo. I costi di produzione agricola, i prezzi dei prodotti agricoli o alimentari e i prezzi dei principali prodotti venduti dall'acquirente devono da ora in avanti essere introdotti nella formula per la formazione del prezzo e saranno utilizzati sotto forma di indici pubblici. Le parti potranno conservare anche altri indicatori richiesti e condivisi.
Inoltre, l'acquirente dovrà trasmettere ogni mese alla Op gli indici e i dati che servono a fissare il prezzo d'acquisto. L'allevatore conoscerà così la formula di prezzo e il valore degli indicatori, potrà calcolare il suo prezzo del latte ogni mese, cosa molto difficile da fare fino ad ora.