"Questo decreto – dichiara Martina, ministro delle Politiche agricole – è un passo avanti nel percorso di valorizzazione dei prodotti e dell’attività dei nostri imprenditori. Diamo rilievo alle produzioni montane per il loro valore economico, sociale e di tenuta del territorio. Abbiamo messo in campo strumenti inediti per salvaguardare le produzioni certificate, combattere la contraffazione e aumentare le informazioni disponibili in etichetta. Premiare con la trasparenza chi produce qualità è il primo passo per tutelare le scelte dei consumatori e per sostenere l’attività economica virtuosa che l’Italia esprime".
"Con questo provvedimento – dichiara il vice ministro Andrea Olivero, con delega all’agricoltura di montagna – intendiamo completare il quadro normativo nazionale sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Si concretizza quindi uno strumento efficace per gli operatori delle zone montane, che potranno accrescere la redditività facendo leva sulla riconoscibilità dei prodotti, e allo stesso tempo garantiamo maggiore tutela ai consumatori, che chiedono sempre più trasparenza e informazione".
"Tale intervento rappresenta una ulteriore leva di marketing – dichiara il sottosegretario Giuseppe Castiglione – oltre che un dovuto riconoscimento agli agricoltori di montagna, che assolvono al fondamentale compito di mantenere l'attività primaria in aree difficili e di tramandare la tradizione agroalimentare locale".
Cosa prevede il decreto
Prodotti di origine animaleL’indicazione facoltativa di qualità “prodotti di montagna” può essere applicata ai prodotti:
- ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati
- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone
- derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
Prodotti di origine vegetale e dell'apicoltura
L’indicazione può essere applicata ai prodotti dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.
Ingredienti utilizzati
I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.
Impianti di trasformazione
In merito alle operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell’olio di oliva, gli impianti di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
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Fonte: Mipaaf - Ministero politiche agricole alimentari e forestali