Da oltre un anno gli allevatori di pecore e capre sono tenuti ad identificare i propri animali in modo preciso con l'apposizione di marche auricolari a prova di manomissione, facilmente leggibili e nelle quali sia riportato un codice dello stato membro e un codice individuale. A questo primo mezzo di identificazione se ne deve aggiungere un altro rappresentato da un transponder elettronico. Si tratta di un dispositivo passivo, privo di batterie, al quale è affidato il compito di immagazzinare i dati dell'animale e di trasmetterli, su richiesta, ad uno strumento ricevente. Di norma il transponder è di modeste dimensioni, pesa meno di 100 grammi e viene collocato nel rumine all'interno di un rivestimento atossico. Lo strumento di lettura consente l'identificazione a distanza dei codici contenuti nel transponder e in particolare il numero identificativo dell'animale oltre ai dati relativi all'allevamento. L'identificazione, dice il regolamento comunitario (21/2004), deve essere effettuata nei sei mesi che precedono la nascita dell'animale e prima comunque che esso abbandoni la sua azienda di origine.

 

I registri

All'apposizione dei marchi si aggiunge l'obbligo per l'allevatore di tenere un registro con le informazioni contenute nel “documento di circolazione” che deve accompagnare gli animali in ogni loro spostamento. A questo si aggiunge un “registro centrale” con le informazioni relative a tutte le aziende che operano sul territorio nazionale.

 

La protesta

Tanta attenzione per l'identificazione degli ovini e dei caprini non è però piaciuta agli allevatori tedeschi che per voce di una delle loro associazioni, la VDL, ha giudicato la normativa europea responsabile di un aggravio dei costi e inoltre l'apposizione di marche e transponder sottopone gli animali a stress e a possibili lesioni. La protesta è approdata al Tribunale amministrativo di Stoccarda che a sua volta si è rivolto alla Corte di Giustizia europea, interpellata per verificare soprattutto gli aspetti legati al benessere animale. Non resta che attendere il responso, ma nel frattempo resta l'obbligo di identificare gli animali seguendo i dettami del regolamento comunitario.